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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11740/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo (valore €70.846) disposto nei confronti di Michele D'Aniello, amministratore della società Trivelco s.r.l., per il presunto reato di indebita percezione di contributi pubblici (art. 316-ter c.p.) relativi a contributi a fondo perduto previsti dal "decreto rilancio" (d.l. n.34/2020). Il ricorrente deduceva principalmente che: (i) il diniego di iscrizione nella cosiddetta "white list" o un provvedimento prefettizio/interdittiva amministrativa non rientrano tra le misure di prevenzione definitive di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011; (ii) pertanto la condotta non è sussumibile nell'art. 316-ter c.p.; (iii) la ordinanza aveva erroneamente esteso i presupposti ostativi all'erogazione dei ristori sulla base di una interpretazione estensiva e di sentenze riferite a fattispecie diverse (Sez. 2, n. 2166/22), creando una ingiustificata equiparazione tra interdittiva amministrativa e misure di prevenzione definitive.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che, secondo l'orientamento corretto (richiamando Sez. 6, n. 14731/2022, "Pezzella"), le interdittive amministrative/prefettizie e il rigetto di iscrizione nella "white list" non rientrano tra le misure di prevenzione definitive previste dall'art. 67 d.lgs. 159/2011 e quindi non costituiscono di per sé presupposto ostativo per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 25, comma 9, d.l. n.34/2020. Di conseguenza manca il fumus commissi delicti per il reato di cui all'art. 316-ter c.p.; la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del 29/06/2023 e dispone la restituzione di quanto sottoposto a sequestro. Dispone inoltre la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma penale che sanziona l'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte ha ritenuto che il fumus commissi delicti non sussiste quando l'ostatività prevista per i contributi non deriva da misure di prevenzione definitive di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011

  • art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Fissa le condizioni soggettive ostative (applicazione con provvedimento definitivo di misure di prevenzione) che impediscono l'accesso a determinati benefici; la Corte ha interpretato che non includono le interdittive amministrative/prefettizie o il diniego di iscrizione nella "white list"

  • art. 25, comma 9, d.l. n. 34/2020 ("decreto rilancio")

    Regola l'erogazione dei contributi a fondo perduto e richiede condizioni di non ostatività ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 159/2011; la Corte ha chiarito che i presupposti ostativi devono essere ricondotti alle misure di prevenzione definite nell'art. 67 e non possono essere estesi per via interpretativa alle interdittive amministrative

  • art. 1 d.l. 22 marzo 2021, n. 41, conv. dalla L. 21 maggio 2021, n. 69

    Richiamato come normativa che disciplina aspetti applicativi dei ristori; la sentenza ricorda che la normativa emergenziale richiede il rispetto delle condizioni soggettive stabilite dall'art. 67 per la fruizione dei contributi

  • art. 34-bis / art. 34 d.lgs. n. 159/2011

    Norme relative al controllo giudiziario e ad altri rimedi in materia di antimafia; la Corte distingue la materia del controllo giudiziario (cui si riferisce la Sez. 2, n. 2166/22) dalla disciplina sulle misure di prevenzione definitive di cui all'art. 67

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di comunicazione al Procuratore generale in sede; disposizione esecutiva indicata dalla Corte per dare esecuzione alla decisione

Massime di principio

  • La mera esistenza di un provvedimento amministrativo prefettizio di interdittiva o il diniego di iscrizione nella "white list" non equivale automaticamente a una misura di prevenzione definitiva ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 159/2011 e, quindi, non costituisce di per sé presupposto penalmente rilevante per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).
  • Per valutare la sussistenza del reato di indebita percezione di sovvenzioni occorre accertare se ricorra realmente una delle condizioni ostative previste dall'art. 67 d.lgs. 159/2011 (misure di prevenzione applicate con provvedimento definitivo); non è corretto estendere tali presupposti per analogia a provvedimenti amministrativi cautelari o prefettizi.
  • Nelle controversie sui ristori e sequestri per presunta indebita percezione, il giudice deve verificare preliminarmente l'esistenza del fumus commissi delicti: in assenza di una misura di prevenzione definitiva prevista dall'art. 67, il sequestro preventivo rischia di essere illegittimo e va revocato, con restituzione delle somme sequestrate.
  • Occorre distinguere la giurisprudenza che riguarda il controllo giudiziario dell'impresa (art. 34-bis/34 d.lgs. 159/2011) da quella che disciplina le misure di prevenzione definite dall'art. 67: non è sempre possibile equiparare effetti e presupposti di provvedimenti appartenenti a regimi diversi.
  • In casi analoghi, il difensore deve evidenziare l'assenza di provvedimenti definitivi di prevenzione e segnalare la giurisprudenza di Sez. 6 (Pezzella) a sostegno dell'interpretazione restrittiva dei presupposti ostativi; il pubblico ministero o il giudice devono evitare un ampliamento interpretativo della norma penale per finalità discrezionali o di politica economica.

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