Cassazione Civile, Ordinanza n. 14075/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso e, per conseguenza, ha rigettato il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, alla somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controricorrente, nonché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione di un verbale di contestazione per violazione del codice della strada. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile dal Giudice di pace per tardività, ritenendosi perfezionata la notificazione della sanzione all’indirizzo di residenza del destinatario in data 8 marzo 2023, sulla base dell’avviso di ricevimento della raccomandata, mentre il ricorso era stato depositato il 18 maggio 2023. Il Tribunale, investito dell’appello del medesimo soggetto, ha confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la raccomandata fosse stata ricevuta personalmente dall’interessato, quando invece sarebbe stata ritirata dalla madre, come desumibile dalla diversità della grafia della sottoscrizione sull’avviso di ricevimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011
Il termine per proporre l’opposizione/impugnazione in materia di sanzioni amministrative è considerato perentorio; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tardivo rispetto alla data di perfezionamento della notificazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non vengono indicate le diverse rationes facti delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale richiede l’indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134
La disciplina della doppia conforme è applicabile ai giudizi d’appello introdotti nei termini indicati dalla norma.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134
Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. trova applicazione alle sentenze pubblicate dal giorno indicato dalla norma.
Poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta del consigliere delegato, si applicano le conseguenze processuali previste dalla norma, incluse le condanne economiche aggiuntive.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è applicabile la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza in cassazione comporta l’atto di accertamento dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime della doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra e non indica specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono diverse.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado, la censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede una puntuale comparazione tra le due motivazioni, non essendo sufficiente la sola allegazione di un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
- La mera contestazione della modalità di ricezione della notificazione non supera il filtro dell’inammissibilità se il ricorso non si confronta con la preclusione processuale derivante dalla doppia conforme.
- La decisione resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare, oltre al rigetto del ricorso, ulteriori conseguenze pecuniarie a carico del ricorrente previste dall’art. 96 c.p.c. e dalla disciplina del contributo unificato.
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