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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21192/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2007 emesso nei confronti di una società commerciale, relativo a fatture considerate dall’Ufficio riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo non dimostrata la volontaria partecipazione della società alla frode. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o mancante ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360 n. 4 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR riconosciuto la detrazione IVA senza considerare che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, non basta escludere la partecipazione dolosa del cessionario, ma occorre anche verificare la sua diligenza professionale nella scelta del fornitore; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio dell’Ufficio e non valutato correttamente l’eventuale prova contraria della contribuente. La Corte ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, accogliendoli, dopo aver richiamato i principi sull’onere della prova nelle frodi IVA e sulla prova indiziaria della consapevolezza o colpevole ignoranza del cessionario.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR esistente e intelligibile, benché eventualmente non condivisibile. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la CTR non ha applicato correttamente i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, perché ha dato rilievo decisivo alla mancata prova della partecipazione volontaria della contribuente alla frode, anziché verificare se l’Ufficio avesse provato, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o colpevole ignoranza della cessionaria, nonché la mancata diligenza esigibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, cioè non consente di percepire il fondamento logico della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità processuale è configurabile solo nei casi di motivazione del tutto apparente o mancante.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti richiede che il cessionario non sia consapevole, né colpevolmente ignaro, della frode; la sola assenza di partecipazione dolosa non basta.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti del diniego della detrazione grava sull’Amministrazione finanziaria; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l’onere della prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    La prova della frode e della consapevolezza del cessionario può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici e indizi gravi, precisi e concordanti.

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del soggetto emittente sia la consapevolezza o la colpevole ignoranza del cessionario rispetto alla frode IVA.
  • Per negare la detrazione IVA non è necessario dimostrare una partecipazione dolosa del contribuente alla frode; è sufficiente che egli non abbia adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto nella verifica dell’effettiva esistenza e affidabilità del fornitore.
  • La prova dell’Ufficio può essere sia diretta sia indiretta e può fondarsi su elementi sintomatici dell’inesistenza soggettiva dell’operazione, quali la mancanza di struttura del fornitore, la sua natura di cartiera, l’omissione sistematica degli adempimenti fiscali e le modalità anomale di esecuzione dei pagamenti o delle consegne.
  • Il contribuente, una volta fornita dall’Amministrazione una prova indiziaria idonea, deve dimostrare di aver agito in buona fede e con la diligenza esigibile, avendo acquisito informazioni adeguate sulla controparte e sul concreto svolgimento dell’operazione.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso argomentativo decisivo seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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