Cassazione Civile, Ordinanza n. 19227/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proponente impianto)
La controversia
La controversia riguarda decreti regionali di autorizzazione unica ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006 e art. 12 d.lgs. 387/2003 per la realizzazione e gestione di impianti idroelettrici destinati a sfruttare salti idraulici nelle infrastrutture gestite da un ente pubblico in un invaso campano. La società ricorrente, che gestiva il servizio idrico e disponeva di un'autorizzazione provvisoria alla derivazione di acqua potabile dall'invaso, ha impugnato gli atti sostenendo di essere stata illegittimamente esclusa dalla conferenza di servizi e dal procedimento di valutazione/assenso ambientale, pur essendo soggetto direttamente interessato e asseritamente equiparabile a una amministrazione competente. Ha inoltre dedotto che le osservazioni presentate sarebbero state tardivamente considerate e che il provvedimento finale non avrebbe valutato le criticità evidenziate, in particolare il rischio connesso alla variazione della portata dell'acqua e la mancata imposizione di prescrizioni adeguate, con violazione del principio di precauzione. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) vizio motivazionale e violazione delle norme sulla conferenza di servizi e sul procedimento autorizzativo per la mancata convocazione/partecipazione della ricorrente; (2) vizio motivazionale e violazione degli artt. 1362 ss. c.c. nella valutazione della relazione tecnica di parte; (3) violazione di legge per non avere la sentenza considerato che il vizio procedimentale avrebbe dovuto travolgere l'atto finale e che le prescrizioni adottate erano inidonee a neutralizzare il rischio prospettato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure di vizio motivazionale non colgono un'omissione assoluta o una motivazione apparente, ma mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in cassazione. Ha inoltre osservato che, nelle controversie in materia di compatibilità ambientale, il sindacato di legittimità non può tradursi nella sostituzione del giudizio amministrativo con una diversa valutazione dell'opera o con soluzioni progettuali alternative. Quanto alla dedotta violazione delle regole partecipative, la decisione impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi: da un lato l'esclusione dell'obbligo di convocazione della società alla conferenza di servizi; dall'altro la considerazione che la società aveva comunque presentato osservazioni prima dell'adozione del provvedimento finale, con conseguente insussistenza di un pregiudizio effettivo derivante dalla pretermissione. La seconda ratio è stata ritenuta conforme al principio secondo cui le garanzie partecipative non operano in senso meramente formalistico e non determinano automaticamente l'illegittimità dell'atto finale se non sia dimostrato un concreto pregiudizio. L'inammissibilità di tale censura ha travolto anche la critica alla prima ratio. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006
costituisce la base del procedimento autorizzatorio unico impugnato; la Corte richiama la disciplina del procedimento e delle partecipazioni consentite, ma non ne dà una lettura estensiva in favore del soggetto privato ricorrente.
norma richiamata quale fondamento dell'autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili; il ricorso non può usarla per imporre una rivalutazione tecnica del progetto.
artt. 14, 14-bis e 14-ter L. n. 241/1990
disciplinano la conferenza di servizi e le modalità partecipative; la Corte non ravvisa una violazione decisiva perché l'interesse dedotto non comporta automaticamente la convocazione del soggetto privato e, comunque, manca un pregiudizio concreto.
viene richiamato per affermare che i soggetti da convocare nel procedimento sono quelli espressamente individuati dalla legge o titolari di specifiche competenze, non ogni soggetto astrattamente interessato.
dopo la riforma, consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo; non consente di contestare la sufficienza o razionalità della motivazione né di sollecitare una nuova valutazione del merito.
richiamato incidentalmente per osservare che, se si lamenta una motivazione meramente insufficiente o apparente in termini radicali, la censura andrebbe ricondotta alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c.
evocato come possibile parametro della nullità per motivazione mancante o apparente, ma non ritenuto specificamente dedotto in ricorso.
art. 143 r.d. n. 1775/1933
le controversie in materia di acque pubbliche sono sottoposte a un sindacato di legittimità limitato; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un riesame pieno dell'opera o del giudizio tecnico-amministrativo.
art. 201 r.d. n. 1775/1933
il ricorso avverso le decisioni del TSAP è ammissibile per i vizi tipici indicati dalla norma e per la violazione di legge, ma non per ottenere una diversa valutazione tecnica dell'intervento.
richiamato per il procedimento camerale e per le conclusioni scritte del Procuratore Generale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile, se dovuto.
richiamata come norma di modifica dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.
Direttiva 2000/60/CE
invocata dalla ricorrente in chiave di principio di precauzione; la Corte non vi fonda però una diversa conclusione, perché la critica tende a riesaminare il merito tecnico del progetto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso decisioni in materia di acque pubbliche e compatibilità ambientale, è censurabile la violazione di legge e i vizi motivazionali nei limiti oggi stretti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ma non è consentito chiedere una nuova valutazione tecnica dell'opera o sostituire il giudizio amministrativo con una diversa soluzione progettuale.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio motivazionale rilevante è solo l'omesso esame di un fatto decisivo; non sono più deducibili la semplice insufficienza, la non condivisione o la maggiore persuasività di una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
- Le garanzie partecipative nei procedimenti amministrativi non operano in senso meramente formalistico: la loro eventuale omissione non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento finale se l'interessato abbia comunque potuto interloquire e non sia dimostrato un concreto pregiudizio.
- In presenza di una decisione sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non viene utilmente censurata ciascuna delle rationes idonee, da sola, a reggere il decisum.
- Il soggetto privato che sia solo indirettamente interessato all'autorizzazione di un progetto non può pretendere la convocazione alla conferenza di servizi se non rientra tra i soggetti espressamente contemplati dalla disciplina applicabile o titolari di specifiche competenze procedimentali.
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