Cassazione Civile, Ordinanza n. 16150/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico non economico siciliano che sosteneva di avere svolto, per un lungo periodo, mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento contrattuale. Il lavoratore aveva chiesto le differenze retributive tra il livello A1 e il livello A del CCNL Autostrade e Trafori, assumendo di avere svolto mansioni di capo lotto/responsabile di unità organizzativa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che per il personale dell’ente dovesse applicarsi la disciplina della legge regionale siciliana e non il CCNL privatistico richiamato dal lavoratore. La Corte d’appello, invece, pur confermando che il rapporto era regolato dalla normativa regionale, aveva valorizzato il fatto che l’ente, di fatto, avesse continuato ad applicare il CCNL Autostrade e Trafori e, richiamando l’art. 2126 c.c., aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive in base a quel contratto collettivo. Nel ricorso per cassazione l’ente ha dedotto: 1) falsa applicazione dell’art. 2126 c.c. e violazione della L.R. Sicilia n. 10/2000, sostenendo che l’art. 2126 c.c. riguarda la prestazione resa in base a contratto nullo, non l’ipotesi di applicazione di un CCNL semplicemente non applicabile; 2) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alle osservazioni del CTP sulla CTU di quantificazione; 3) violazione dell’art. 26, comma 4, CCNL Autostrade e Trafori per avere la CTU riconosciuto 10 scatti di anzianità anziché il massimo di 9; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello attribuito emolumenti asseritamente non domandati (indennità di cantiere e premio di produttività).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico deve essere determinato esclusivamente dal contratto collettivo di comparto correttamente applicabile e che non può sorgere in capo al lavoratore un diritto alla conservazione di un trattamento riconosciuto in base a un CCNL diverso e illegittimamente applicato dall’ente. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., perché la norma riguarda la prestazione di fatto resa in esecuzione di un contratto nullo, mentre qui il vizio riguardava l’irregolare regolamentazione del rapporto mediante applicazione di una fonte contrattuale non dovuta. Conseguentemente ha ritenuto infondata la domanda del lavoratore. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati assorbiti. La Corte ha deciso nel merito, rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell’intero processo sono state compensate per giusti motivi, valorizzando gli esiti contrastanti dei gradi di merito.
Norme richiamate
non è applicabile quando il vizio non riguarda la nullità del contratto di lavoro, ma l'erronea applicazione di un contratto collettivo non dovuto al rapporto; tutela la prestazione di fatto resa in base a contratto nullo
art. 24, L.R. Sicilia n. 10/2000
indica la disciplina regionale applicabile ai rapporti di lavoro dell'ente, escludendo l'applicazione di contrattazione privatistica diversa
art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001
nel pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, con preclusione di atti unilaterali difformi
il parametro di parità di trattamento economico è il contratto collettivo del comparto di appartenenza correttamente applicabile
art. 97 Cost.
richiamato per affermare l'esigenza di ripristino della legalità violata e il divieto di erogazioni senza titolo nel pubblico impiego
consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il procedimento camerale
norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge
norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
richiamato per il vizio di ultrapetizione rispetto alle domande formulate
art. 26, comma 4, CCNL Autostrade e Trafori
invocato dal ricorrente per limitare il numero massimo di scatti di anzianità
richiamata solo come base dei regolamenti del personale già adottati dall'ente in precedenza
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico del dipendente deve essere individuato con riferimento al contratto collettivo del comparto correttamente applicabile; l'amministrazione non può legittimare un diverso trattamento mediante atti unilaterali o applicazione di fatto di un CCNL estraneo.
- L'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello dovuto al rapporto non attribuisce al lavoratore un autonomo diritto a conservare quel trattamento, se esso non trova fondamento nella fonte collettiva correttamente applicabile.
- L'art. 2126 c.c. non si applica quando il rapporto di lavoro è valido, ma è erroneamente regolato da una fonte contrattuale non dovuta; la norma opera invece per la prestazione di fatto resa in esecuzione di un contratto nullo.
- Se il giudice accerta che il datore pubblico ha applicato un regime economico illegittimo, la pretesa del lavoratore va esaminata alla luce della disciplina collettiva corretta e non del contratto erroneamente utilizzato dall'ente.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto su una questione dirimente di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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