Cassazione Civile, Ordinanza n. 33704/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo al periodo d'imposta 2002, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito imponibile di euro 61.709,00 sulla base di indagini bancarie e di versamenti su conti correnti ritenuti privi di giustificazione. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso, ritenendo tardiva l'eccezione di decadenza del potere impositivo e non dimostrata dal contribuente la riferibilità delle movimentazioni a giroconti provenienti dai conti del coniuge e del figlio. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2696 c.c., sostenendo che la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento fosse rilevabile d'ufficio ed era stata comunque dedotta in entrambi i gradi di merito; 2) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, assumendo che l'Ufficio fosse decaduto per decorso del termine quinquennale, poiché l'atto era stato notificato il 16/11/2011 per redditi del 2002; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, deducendo che i versamenti contestati erano in realtà giroconti familiari per spese domestiche e che la presunzione non si applicasse ai lavoratori dipendenti; 4) violazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2727 c.c., contestando l'applicazione della presunzione di interposizione senza prova di redditi occultati del coniuge; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, lamentando un errato riparto dell'onere della prova, che avrebbe dovuto gravare sull'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decadenza del potere impositivo è eccezione in senso stretto, da sollevare tempestivamente dal contribuente e non rilevabile d'ufficio; la CTR aveva correttamente ritenuto che essa fosse stata proposta per la prima volta in appello, con conseguente inammissibilità ex art. 57 d.lgs. 546/1992. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché, una volta esclusa la proponibilità della doglianza sulla decadenza, restava precluso l'esame del relativo profilo di merito. Il terzo motivo è stato in parte inammissibile, nella parte in cui mirava a una rivalutazione dei fatti circa la natura dei versamenti, e in parte infondato, perché la presunzione legale relativa ex art. 32 d.P.R. 600/1973 si applica ai versamenti sui conti di tutti i contribuenti, inclusi i lavoratori dipendenti, e può essere superata solo con prova contraria. Il quarto e il quinto motivo sono stati esaminati congiuntamente e respinti, poiché la sentenza impugnata non aveva applicato la presunzione di interposizione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, ma aveva fondato la decisione sulla presunzione dell'art. 32, ritenendo non fornita alcuna prova idonea a escludere che il ricorrente fosse il vero intestatario delle risorse movimentate. È stato inoltre richiamato il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, ritenendo irrilevante l'allegato esito favorevole di controversie relative ad annualità diverse. Spese di cassazione non liquidate per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio tributario vieta la proposizione in appello di eccezioni in senso stretto; la decadenza del potere impositivo, essendo a tutela esclusiva del contribuente, deve essere tempestivamente dedotta e non è rilevabile d'ufficio.
Richiama il termine di decadenza del potere di accertamento, ma nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione era preclusa.
Le risultanze dei conti bancari fondano una presunzione legale relativa di maggior reddito; dopo Corte cost. n. 228/2014, i versamenti rilevano per tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito d'impresa. La prova contraria spetta al contribuente.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Non è la norma decisiva nel caso concreto, perché la CTR non ha fondato la decisione sulla presunzione di interposizione, ma sulla mancata prova contraria rispetto alla presunzione dell'art. 32.
Richiamato nel primo motivo, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.
Il contribuente sosteneva che l'onere probatorio gravasse sull'Amministrazione; la Corte ha invece valorizzato la presunzione legale sui versamenti bancari e l'onere del contribuente di fornire prova contraria.
Richiamato nel quinto motivo in relazione alla prova nel processo tributario, ma la Corte ha ritenuto infondato il rilievo alla luce della presunzione legale applicata.
Richiamato per affermare che la presunzione dell'art. 32 si estende alla generalità dei contribuenti ai fini dell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
Richiamato in tema di presunzioni, ma non è stato ritenuto utile a sovvertire la motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento costituisce eccezione in senso stretto, riservata alla parte contribuente e non rilevabile d'ufficio dal giudice.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992 riguarda le eccezioni in senso stretto e i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa fiscale, non le mere difese.
- Le risultanze dei conti bancari legittimano una presunzione legale relativa di maggior reddito: per i versamenti tale presunzione opera nei confronti di tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti hanno rilevanza presuntiva nei soli titolari di reddito d'impresa.
- La prova contraria alla presunzione bancaria deve essere fornita dal contribuente, il quale deve dimostrare che le movimentazioni sono già comprese nel reddito tassato o comunque fiscalmente irrilevanti.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sui fatti già accertati dai giudici di merito, quando la censura si risolva in un dissenso sull'apprezzamento delle prove.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una specifica presunzione legale, il ricorso non può utilmente censurare un diverso meccanismo presuntivo non effettivamente applicato dal giudice di merito.
- L'autonomia dei periodi d'imposta impedisce di attribuire efficacia decisiva a esiti favorevoli relativi ad annualità diverse, salvo che ne risulti un giudicato rilevante e provato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2021 del 12/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →