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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32531/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento di violazione del codice della strada per circolazione, in autoveicolo, nella corsia riservata ai mezzi pubblici in Roma. Il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia ha proposto opposizione, respinta dal giudice di pace e poi dal Tribunale di Roma. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) ha dedotto la violazione delle norme che attribuiscono al Prefetto il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, sostenendo che il Viceprefetto firmatario non fosse munito di una delega specifica a emettere quel provvedimento sanzionatorio, essendo la sola dirigenza dell'area amministrativa insufficiente; 2) ha denunciato la falsa applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali e del Regolamento UE n. 679/2016, assumendo che l'accertamento tramite dispositivo automatico fosse invalido per mancanza di preventiva informativa sulla metodologia di rilevazione; 3) ha censurato, ai sensi degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., l'affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non avrebbe provato il proprio percorso di guida e il punto di accesso alla corsia, elementi ritenuti rilevanti per verificare la visibilità della segnaletica e la concreta contestazione dell'infrazione.

La decisione

Prima di esaminare i motivi, la Corte ha preso atto del deposito dell'atto di rinuncia al ricorso da parte del difensore del ricorrente, munito di procura speciale anche per rinunciare agli atti. Poiché il Ministero intimato non aveva svolto difese, la Corte ha ritenuto non necessario verificare l'avvenuta comunicazione prevista dall'art. 390, comma 3, c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la condanna alle spese, non essendovi attività difensiva della parte intimata, e ha negato l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    In presenza di rinuncia al ricorso e di mancata attività difensiva della parte intimata, la Corte ha ritenuto non necessario verificare l'adempimento dell'onere di comunicazione previsto dalla norma.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, essendo misura eccezionale e applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • Cass. n. 23175/2015

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui la misura dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici previsti dalla legge.

  • art. 1, 2 e 14 d.lgs. n. 139/2000

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che le competenze del Viceprefetto riguardano la gestione dei procedimenti e la rappresentanza in giudizio, non il potere di emanare ordinanze-ingiunzione.

  • art. 204 c.d.s.

    Richiamato dal ricorrente come norma che riserva al Prefetto l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, salvo delega specifica.

  • art. 13 d.lgs. n. 196/2003

    Invocato dal ricorrente come parametro ritenuto non più vigente al momento dei fatti, per contestare la legittimità dell'accertamento; la Corte non ha esaminato il merito della censura per intervenuta rinuncia.

  • d.lgs. n. 101/2018

    Richiamato dal ricorrente quale fonte di abrogazione/modifica del precedente art. 13 del codice privacy.

  • art. 27, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del trattamento dei dati personali nell'accertamento delle violazioni stradali.

  • art. 1 d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato dal ricorrente quale norma generale del codice privacy.

  • artt. 4, 5, 12 e 35 Regolamento UE n. 679/2016

    Invocati dal ricorrente per sostenere l'illegittimità del trattamento dei dati e dell'accertamento automatizzato in assenza di informativa preventiva.

  • art. 4 d.l. n. 121/2002

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla rilevazione automatica dell'infrazione.

  • artt. 2-deciese 160-bis d.lgs. n. 196/2003

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle doglianze in materia di protezione dei dati personali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa il percorso di guida e la visibilità della segnaletica.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente compiuta dal difensore munito di procura speciale e in assenza di difese dell'intimato, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di ulteriori verifiche sulla comunicazione alla controparte.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
  • Se la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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