Cassazione Civile, Ordinanza n. 28191/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di un ente pubblico/strumentale, nella quale un lavoratore chiedeva l'ammissione di crediti retributivi e indennitari connessi a mansioni asseritamente superiori svolte come autista soccorritore nel periodo 1 febbraio 2010 - 1 maggio 2014, tra cui compenso incentivante, differenze retributive e indennità di responsabilità esterna. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione ritenendo, da un lato, che l'opposizione fosse regolata dall'art. 209 l.f. e non dalla L. 241/1990, e, dall'altro, che il creditore non avesse adeguatamente allegato le concrete mansioni svolte né fornito prova delle mansioni superiori. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la controparte non aveva contestato lo svolgimento dell'attività di autista-soccorritore e che, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto considerare provati i fatti non contestati, con conseguente superfluità della prova testimoniale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la sentenza avesse erroneamente negato che l'onere di allegazione fosse stato assolto e che avesse escluso la rilevanza della non contestazione. La Corte ha però ritenuto i motivi inammissibili perché il ricorrente non aveva trascritto il ricorso di primo grado, necessario per verificare la specificità delle allegazioni e la pretesa mancata contestazione; inoltre ha rilevato che il principio di non contestazione opera solo in presenza di specifiche allegazioni e che la valutazione della condotta di contestazione spetta al giudice di merito. Ha osservato, infine, che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sulla carenza di allegazione dei fatti storici e sull'impossibilità di procedere al giudizio trifasico di inquadramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi e euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto. La decisione è stata fondata soprattutto sul difetto di autosufficienza del ricorso e sulla mancata confutazione della ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di riconoscimento del credito nel passivo della procedura concorsuale; la Corte non ne approfondisce il contenuto
art. 209 l.f.
indicato dal Tribunale come unica disciplina dell'opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale
ritenuta non applicabile al procedimento di esclusione dal passivo
il principio di non contestazione opera solo se vi sono specifiche allegazioni dei fatti da contestare
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sui fatti costitutivi del credito
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del primo motivo per dedotta violazione di legge
art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c.
utilizzato come parametro del secondo motivo per omesso esame di fatto decisivo
richiamato per il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso di cassazione, in particolare la necessità di trascrivere gli atti rilevanti
richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione
Massime di principio
- Il principio di non contestazione presuppone allegazioni specifiche e puntuali dei fatti costitutivi della pretesa: in mancanza di una compiuta allegazione, non può dirsi formato alcun fatto pacifico rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe l'asserita mancata contestazione di fatti storici deve essere autosufficiente e consentire alla Corte il controllo diretto degli atti rilevanti; se il ricorrente non trascrive o localizza gli atti di primo grado necessari, il motivo è inammissibile.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente dedotto quando il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha fondato la decisione sulla carenza di allegazione e non sulla sola insufficienza probatoria.
- In tema di rivendicazione di mansioni superiori e differenze retributive, il creditore deve allegare e provare in modo specifico le concrete attività svolte, così da consentire il giudizio di raffronto tra mansioni effettive e inquadramento contrattuale applicabile.
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