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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34263/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF anno 2007 con quattro motivi: (i) censura sull'operato della C.T.R. per aver dichiarato parzialmente inammissibile l'appello; (ii) violazione della regolarità procedurale dell'accertamento e del diritto di difesa per presunta notifica di questionario riferito al 2006 anziché al 2007 e mancanza di contraddittorio endoprocedimentale; (iii) vizio nella valutazione probatoria in accertamento sintetico ("redditometro"): la C.T.R. aveva ritenuto che non fosse sufficiente per il contribuente provare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma fosse necessario dimostrare che la spesa fosse stata sostenuta proprio con quei redditi; (iv) omesso esame di elementi utili a dimostrare che le spese contestate erano state sostenute con redditi esenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di specificità e per irrilevanza del diritto al contraddittorio per annualità anteriori al 2009; ha accolto il terzo motivo ritenendo che la giurisprudenza di legittimità richiede che, in caso di accertamento sintetico, la prova liberatoria del contribuente non si limiti alla mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma investa anche l'entità e la durata del possesso di tali redditi, elementi che dimostrano che la spesa è stata effettivamente sostenuta con quegli specifici redditi. Il quarto motivo è stato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania per nuovo esame conforme al principio di diritto affermato; liquidate le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.600 del 1973, art.32

    Rilevato come il questionario sia mezzo idoneo ad instaurare il contraddittorio; tuttavia il giudice di legittimità ha rilevato che l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico è stato introdotto solo dalla normativa successiva (d.l. n.78/2010, art.22) e si applica dal periodo d'imposta 2009, per cui per anni anteriori il contraddittorio è meramente facoltativo

  • D.P.R. n.600 del 1973, art.38 (sesto e settimo comma)

    La Corte precisa, in coerenza con la giurisprudenza consolidata, che nella prova liberatoria prevista dall'art.38, sesto comma, nel caso di accertamento per spese/incrementi patrimoniali non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta: occorre provare anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, per dimostrare che la spesa contestata sia stata effettivamente sostenuta con quei redditi

  • Codice di procedura civile, art.342

    Contestato come richiamo procedurale alla dichiarazione di inammissibilità parziale dell'appello; la Corte ha rilevato che, ai fini della censura in Cassazione, è richiesta specificità nell'indicare quali profili della decisione di merito siano stati ingiustamente sanzionati

  • Codice di procedura civile, art.360 (primo comma, numeri 3,4,5)

    Norma di richiamo per i motivi di cassazione utili: la Corte ha valutato singolarmente le censure mosse ai sensi dei diversi numeri (inammissibilità per mancata specificità; accoglimento del motivo relativo a falsa applicazione normativa/probatoria; assorbimento di altro motivo)

  • Codice civile, art.2697

    Richiamato in rapporto al tema della prova: la Corte, nel quadro della giurisprudenza, indica che il contribuente ha l'onere di dimostrare non solo la disponibilità di redditi esenti ma anche l'entità e la durata del possesso, elementi rilevanti per l'apprezzamento che la spesa sia stata pagata con quei redditi

  • D.L. n.78 del 2010, art.22, comma 1 (convertito in L. n.122 del 2010)

    Introduttore dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico con efficacia dal periodo d'imposta 2009; la Corte lo usa per escludere l'obbligo per anni precedenti

  • O.M. 10 settembre 1992, art.4

    Richiamata nella doglianza del ricorrente in ordine alla regolarità procedurale; la Corte non ha però ritenuto il motivo sufficientemente specifico e lo ha dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Per gli accertamenti sintetici (redditometro), la prova liberatoria del contribuente non si limita a mostrare la mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta: occorre dimostrare anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, per collegarli concretamente alle spese contestate
  • L'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti sintetici è previsto dalla normativa introdotta dal d.l. n.78/2010 (art.22) e si applica, secondo la giurisprudenza, ai periodi d'imposta a decorrere dal 2009; per anni anteriori il contraddittorio è facoltativo
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale la specificità: il ricorrente deve indicare chiaramente quali profili della decisione di merito reputa viziati e in che modo, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile
  • Un questionario riferito a un arco pluriennale può essere ritenuto idoneo a far riferimento anche all'anno contestato, ma la contestazione deve essere specifica e provata dal contribuente per ledere il diritto alla difesa
  • Se la Cassazione accoglie un motivo sostanziale di diritto, la pratica viene cassata e rinviata al giudice di merito per nuovo esame conforme al principio di diritto affermato; sono inoltre normalmente liquidate le spese di legittimità
  • Sul piano probatorio, la documentazione esibita dal contribuente deve essere idonea a ricostruire non solo la fonte dei redditi ma anche la loro rilevanza quantitativa e temporale rispetto alle spese contestate

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