Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09309/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una serie di docenti del settore scolastico che avevano lavorato con reiterati contratti a termine su posti di organico di diritto in epoca anteriore alla l. n. 107 del 2015 e che, nel corso della vicenda, avevano ottenuto la stabilizzazione mediante immissione in ruolo. I ricorrenti chiedevano ulteriori tutele economiche e risarcitorie per l'abuso nella reiterazione dei contratti: sostenevano che la stabilizzazione non eliminasse integralmente il pregiudizio sofferto e che residuassero danni ulteriori, anche non patrimoniali, connessi all'incertezza sul futuro professionale e all'impossibilità di programmare la propria vita. Inoltre contestavano la qualificazione della loro domanda relativa alla progressione economica e stipendiale, sostenendo che il petitum fosse più ampio della mera richiesta di scatti biennali ex art. 53 l. n. 312 del 1980 e mirasse a ottenere un avanzamento di carriera ed economico generale. Chiedevano anche, in sostanza, una rimessione pregiudiziale alla CGUE per la disciplina del rapporto tra mancata conversione e risarcimento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure sul danno ulteriore per difetto di specificità, osservando che il ricorso non riportava le allegazioni originarie, e ha ribadito che la stabilizzazione costituisce misura idonea a elidere il danno da illegittima reiterazione, salvo prova rigorosa di danni diversi e ulteriori. Ha poi dichiarato inammissibile anche il motivo sulla progressione economica, perché non autosufficiente e privo di specifica deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c.; ha inoltre escluso la necessità di rinvio alla CGUE, richiamando la giurisprudenza europea già ritenuta dirimente. Tutte le censure sono state quindi respinte e il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, nel settore scolastico, la stabilizzazione ottenuta dai docenti assunti reiteratamente a termine su organico di diritto costituisca misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, escludendo quindi che le prime doglianze potessero condurre a ulteriori conseguenze risarcitorie. Ha precisato che danni ulteriori sono teoricamente risarcibili, ma devono essere specificamente allegati e provati, mentre nel caso concreto il motivo era inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poiché non era stata trascritta l'originaria allegazione. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo sulla progressione economica/stipendiale per difetto di specificità e per mancata deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che la Corte territoriale aveva correttamente interpretato la domanda come volta agli scatti biennali ex art. 53 l. n. 312 del 1980. È stata inoltre esclusa la rimessione pregiudiziale alla CGUE, ritenendo già chiarita la compatibilità della soluzione con la giurisprudenza europea richiamata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte si richiama al percorso motivazionale di precedente giurisprudenza di legittimità, condividendolo e utilizzandolo come base argomentativa.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165

    nel pubblico impiego la stabilizzazione è considerata misura idonea a compensare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine, fermo restando il possibile risarcimento di danni ulteriori se specificamente provati.

  • art. 2697 c.c.

    oneri probatori di cui all’art. 2697 c.c.

    il lavoratore che deduca danni ulteriori rispetto a quelli assorbiti dalla stabilizzazione deve allegarli e provarli secondo il normale riparto dell'onere della prova.

  • art. 366 c.p.c.

    violazione dell’art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione è inammissibile quando non riporta gli atti rilevanti o non consente il controllo della deduzione svolta, per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 53 l. n. 312 del 1980

    ex art. 53 l. n. 312 del 1980

    la domanda relativa alla progressione economica era stata correttamente interpretata dalla Corte di merito come riferita agli scatti biennali previsti da tale disposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    nemmeno è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c.

    la doglianza non può essere utilmente proposta se non viene prospettata anche una reale omissione o ultrapetizione rispetto al petitum originario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione dell’Accordo Quadro, Direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3

    il motivo di ricorso in cassazione può essere veicolato come violazione di legge, ma resta soggetto ai requisiti di specificità e autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    violazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la deduzione di nullità processuali o di omessa pronuncia deve essere formulata in modo specifico e completo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • Direttiva 1999/70/CE

    violazione dell’Acco rdo Quadro, Direttiva 1999/70/CE

    la disciplina nazionale e la soluzione adottata sono lette alla luce dell'accordo quadro sul lavoro a termine, ma nel caso concreto la stabilizzazione è ritenuta rimedio sufficiente.

  • Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato

    violazione dell’Accordo Quadro

    l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine deve essere sanzionato con una misura effettiva e proporzionata; nel settore scolastico la stabilizzazione è considerata tale misura.

  • L. n. 107 del 2015

    prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015

    viene richiamata come spartiacque temporale della disciplina dei contratti a termine nella scuola.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la reiterazione illegittima di contratti a termine su posti di organico di diritto, per il periodo antecedente alla l. n. 107 del 2015, è adeguatamente sanzionata dalla successiva stabilizzazione/immissione in ruolo, la quale è considerata misura proporzionata, effettiva e idonea a elidere le conseguenze dell'abuso secondo il diritto dell'Unione.
  • La stabilizzazione non esclude in astratto il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli già compensati, ma il lavoratore deve allegare e provare in modo specifico tali pregiudizi secondo le regole ordinarie dell'onere probatorio; non opera alcuna presunzione di danno per le ulteriori voci invocate.
  • In cassazione è inammissibile la doglianza che contesti la valutazione del petitum senza trascrivere gli atti rilevanti o senza consentire il controllo diretto sulla domanda originaria; il ricorso deve essere autosufficiente e specifico.
  • La domanda sulla progressione economica del personale scolastico a termine va interpretata in coerenza con il contenuto effettivo del petitum e con la qualificazione data dal giudice di merito; la censura è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova interpretazione dell'atto introduttivo priva di adeguato supporto processuale.
  • Non sussiste necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE quando la questione risulta già affrontata da una pronuncia europea ritenuta pertinente e la soluzione adottata dal giudice nazionale si pone in continuità con essa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.