Cassazione Civile, Ordinanza n. 18583/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di sgravio/rimborso in autotutela presentata dalla contribuente dopo aver pagato sanzioni iscritte a ruolo per omessi versamenti di imposte relative agli anni 2001-2005. La contribuente sosteneva di aver consegnato al proprio commercialista la provvista necessaria al pagamento dei tributi, ma che il professionista avesse trattenuto le somme e prodotto ricevute false; per questo invocava la non punibilità delle sanzioni ex art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 e chiedeva la restituzione di quanto versato a titolo sanzionatorio. Il giudice di primo grado aveva ritenuto non impugnabile il diniego tacito di autotutela. In appello la CTR aveva invece accolto la domanda, ritenendo non addebitabile alla contribuente l'omesso pagamento per il comportamento fraudolento del commercialista. L'Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, perché il diniego tacito di autotutela non sarebbe impugnabile; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, dell'art. 2-quater d.l. 564/1994 e dell'art. 21-novies l. 241/1990, sostenendo che l'autotutela tributaria è esercitabile nell'interesse pubblico e non a tutela dell'interesse del singolo contribuente, sicché non era ammissibile censurare il diniego; 3) violazione dell'art. 1 l. 423/1995, come modificato dal d.lgs. 159/2015, perché la contribuente non aveva attivato la procedura di sospensione delle sanzioni prevista per i casi di fatto illecito del terzo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate sui motivi secondo e terzo, ritenendo assorbita ogni altra questione. Ha affermato che l'impugnazione del diniego di autotutela, espresso o tacito, può riguardare solo la legittimità del rifiuto dell'Amministrazione in relazione a un interesse generale alla rimozione dell'atto, non già la fondatezza della pretesa tributaria ormai definitiva. Nel caso concreto, la contribuente non aveva chiesto la sospensione rituale prevista per le sanzioni riferibili al fatto doloso del terzo e aveva prospettato un interesse solo personale alla riforma dell'atto. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e per violazione di legge.
Invocato per denunciare l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità.
Richiamato ai fini della nullità della sentenza per motivazione o pronuncia asseritamente mancante.
La Corte ribadisce che l'impugnazione del diniego di autotutela è un'ipotesi eccentrica rispetto all'elenco degli atti impugnabili e soggetta a limiti rigorosi.
Richiamato connessamente ai termini e ai presupposti dell'impugnazione nel processo tributario.
Richiamato quale base normativa del potere di autotutela tributaria.
Richiamato per evidenziare che l'annullamento in autotutela risponde a un interesse pubblico e non a un interesse individuale del contribuente.
È evocato dalla parte privata come fondamento della non punibilità per fatto del terzo, ma la Corte non accoglie la pretesa sostanziale perché il rimedio processuale esperito non è corretto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nei casi di fatto doloso del terzo, era necessaria la rituale richiesta di sospensione delle sanzioni; la mancata attivazione di tale procedura esclude la restituzione richiesta.
Citato solo come testo modificativo dell'art. 1 l. 423/1995.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. come fondamento del principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. per giustificare la decisione secondo la ragione più liquida.
Richiamato per affermare che la ragione più liquida consente di decidere senza seguire rigidamente l'ordine logico delle questioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il diniego di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo per denunciare vizi propri del rifiuto amministrativo, non per rimettere in discussione nel merito la pretesa tributaria o sanzionatoria già definitiva.
- L'esercizio dell'autotutela tributaria è funzionale alla tutela di un interesse generale dell'Amministrazione; il contribuente non può trasformarlo in un rimedio per far valere esclusivamente un proprio interesse soggettivo alla rimozione dell'atto.
- L'impugnazione del diniego di autotutela è inammissibile quando i vizi dedotti attengono all'atto originario ormai inoppugnabile e avrebbero dovuto essere fatti valere con il rimedio tempestivo avverso quell'atto.
- Il giudicato esterno opera solo entro i limiti dell'identità di soggetti, petitum e causa petendi e non si estende automaticamente a questioni solo simili o logicamente connesse.
- Il principio della ragione più liquida consente di definire la controversia esaminando la questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, in funzione di economia processuale.
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