Cassazione Civile, Ordinanza n. 29088/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno 2007, emesso a seguito di maggiori ricavi e di reddito d’impresa rideterminato dall’Ufficio; due soci avevano a loro volta impugnato gli avvisi loro notificati per maggiori redditi da partecipazione, derivanti dagli utili extracontabili attribuiti alla società a ristretta base sociale. In primo grado l’Ufficio aveva parzialmente annullato in autotutela la ripresa; la CTP aveva ridotto la base imponibile e accolto i ricorsi dei soci in correlazione a quanto deciso per la società. In appello, la CTR aveva accolto il gravame incidentale della società e dichiarato illegittimo l’avviso, ritenendo violato l’art. 12, comma 7, l. 212/2000 per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dalla conclusione della verifica fiscale, individuata nel 14 dicembre 2011. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 1 e 7, l. 212/2000, sostenendo che quel termine non decorresse dalla conclusione delle indagini bancarie, non aventi natura intrusiva, ma solo dall’accesso istruttorio presso la società, avvenuto in altra data; pertanto la norma statutaria non sarebbe stata applicabile al caso concreto, essendo l’accertamento fondato esclusivamente sulle risultanze delle indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso: ha affermato che l’art. 12 dello Statuto del contribuente non si applica quando l’atto impositivo sia fondato solo sulle risultanze di indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973, salvo il diverso tema del contraddittorio IVA valutato secondo la prova di resistenza. Poiché, nella specie, l’accertamento risultava basato sulle sole indagini bancarie, il termine dilatorio di 60 giorni non era applicabile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità della sentenza impugnata.
art. 12, commi 1 e 7, L. 212/2000
Il termine dilatorio di 60 giorni dalla conclusione della verifica si applica ai casi di accesso/verifica aventi natura intrusiva; non si applica agli accertamenti fondati esclusivamente su indagini bancarie.
Le risultanze delle indagini bancarie possono sorreggere l’accertamento, e se l’atto è basato solo su di esse non opera l’art. 12 dello Statuto del contribuente.
Richiamato solo indirettamente nel riferimento al contraddittorio IVA e alla prova di resistenza, senza sviluppi ulteriori nel caso concreto.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone una verifica fiscale con accesso o attività istruttoria intrusiva presso il contribuente; non è applicabile quando l’accertamento sia fondato esclusivamente su indagini bancarie.
- Quando l’atto impositivo trae origine solo dalle risultanze bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973, la violazione dell’art. 12 L. 212/2000 non può essere invocata per invalidare l’accertamento.
- In materia IVA, l’eventuale profilo del contraddittorio va valutato autonomamente secondo il criterio della prova di resistenza, ma tale tema non incide automaticamente sulla validità dell’accertamento basato su sole indagini bancarie.
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