Cassazione Civile, Ordinanza n. 31690/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. Una lavoratrice chiedeva l’ammissione di ulteriori crediti di lavoro: in particolare, un "premio di collaborazione" previsto nel contratto individuale e non più corrisposto dopo un accordo sindacale aziendale del 2013 che ne aveva subordinato l’erogazione al raggiungimento di un risultato di bilancio, oltre a una somma per omessa rotazione in cassa integrazione. Il Tribunale di Milano accoglieva in parte l’opposizione, ritenendo il premio individualmente pattuito inderogabile rispetto all’accordo collettivo peggiorativo e non prescritto perché la prescrizione quinquennale avrebbe iniziato a decorrere solo dalla cessazione del rapporto, mancando un regime di stabilità del posto introdotto dalla disciplina successiva alla legge n. 92/2012. La procedura in amministrazione straordinaria ricorreva per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la lavoratrice avesse aderito per fatti concludenti alla modifica del premio introdotta dagli accordi collettivi del 2013 e del 2018, dato il lungo periodo trascorso senza contestazioni; (2) violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., contestando che la prescrizione dei crediti di lavoro decorresse dalla cessazione del rapporto anziché in costanza del rapporto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati: ha qualificato il premio come componente retributiva prevista dal contratto individuale, non incorporata da una fonte collettiva, e quindi non modificabile in peius dall’accordo sindacale successivo; ha inoltre ribadito che, per i rapporti di lavoro non assistiti da un regime di stabilità secondo il nuovo assetto normativo, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’amministrazione straordinaria, confermando il decreto del Tribunale di Milano che aveva ammesso al passivo il credito della lavoratrice per il premio di collaborazione e quello relativo alla cassa integrazione. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sia nel qualificare il premio come voce retributiva pattuita individualmente e quindi sottratta alla deroga peggiorativa dell’accordo collettivo aziendale, sia nel far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro dalla cessazione del rapporto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per il privilegio dei crediti di lavoro ammessi allo stato passivo.
Richiamato per il grado di privilegio del credito di lavoro riconosciuto.
L’accordo collettivo può prevalere sull’accordo individuale solo se quest’ultimo prevede condizioni meno favorevoli; non consente di derogare a una pattuizione individuale migliorativa già entrata nel contratto.
Evocato dal Tribunale come norma di sistema nel valutare la tenuta della pattuizione individuale rispetto all’accordo sindacale.
Il termine quinquennale per i crediti periodici di lavoro, nei rapporti privi di stabilità, decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto, ciò è stato collegato alla cessazione del rapporto di lavoro.
Invocato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione del materiale istruttorio e degli elementi non contestati.
Invocato nel motivo di ricorso per dedurre una asserita errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del vizio di legittimità per violazione di legge denunciato nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro del vizio di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamata per il nuovo assetto delle tutele del rapporto di lavoro e per l’incidenza sulla decorrenza della prescrizione.
La sua novellazione ad opera della L. n. 92/2012 è valorizzata per escludere il precedente regime di stabilità del rapporto.
Richiamato insieme alla L. n. 92/2012 per descrivere il nuovo assetto dei rapporti a tempo indeterminato e la conseguente decorrenza della prescrizione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro, le clausole del contratto individuale che attribuiscono una voce retributiva migliorativa non possono essere eliminate o peggiorate da un successivo accordo collettivo aziendale, salvo che il diritto sia già stato sostituito da una fonte collettiva o non sia configurabile come diritto quesito.
- L’art. 2077 c.c. opera come regola di confronto tra contratto collettivo e contratto individuale: il trattamento collettivo prevale solo quando il patto individuale sia meno favorevole al lavoratore; non consente di sacrificare una pattuizione individuale più vantaggiosa già esistente.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non basta denunciare la mancata valorizzazione di una tesi difensiva o di una ricostruzione inferenziale fondata su comportamenti concludenti.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per trasformare in vizio di legittimità il dissenso rispetto all’apprezzamento del giudice di merito.
- Per i crediti retributivi soggetti a prescrizione quinquennale, nei rapporti di lavoro privi di un effettivo regime di stabilità, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto e non durante il suo svolgimento, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma del 2012.
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