Cassazione Civile, Ordinanza n. 13137/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributario)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2006 relativo a immobili con destinazione industriale e uffici siti nel Comune di Ancona. La società contribuente aveva impugnato l'avviso sostenendo che la parte adibita a laboratorio, ove si producevano dolci, generava rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e quindi non soggetti a tassazione, mentre altre porzioni erano destinate a magazzino, uffici o area scoperta. La CTR aveva respinto l'appello della società concessionaria ritenendo non provata da quest'ultima la natura non speciale dei rifiuti prodotti. La ricorrente per cassazione ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi sulla natura dei rifiuti prodotti nel laboratorio; erronea affermazione di invarianza dei luoghi nel tempo; errata valorizzazione delle prove di smaltimento dei rifiuti tramite terzi, riferite però solo a carta e cartone; violazione delle regole sull'onere della prova e falsa applicazione delle norme sulla TARSU e sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sostenendo che l'esenzione doveva essere provata dalla contribuente e che rilevava la delibera comunale di assimilazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi nella parte in cui la CTR aveva invertito l'onere della prova, ponendo a carico della concessionaria la dimostrazione della natura non speciale dei rifiuti, mentre spettava alla contribuente provare i presupposti dell'esenzione o riduzione della superficie tassabile. La Corte ha inoltre osservato che le ricevute di pagamento per lo smaltimento dei rifiuti e la precedente comunicazione sulle superfici non bastavano, da sole, a dimostrare la natura dei rifiuti o l'assetto dei luoghi al momento rilevante. Poiché la CTR, sull'erroneo presupposto della natura speciale dei rifiuti, non aveva esaminato la questione della esatta superficie del laboratorio né la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame e determinazione dell'importo dovuto tenendo conto della corretta estensione dell'area laboratorio e della delibera di assimilazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
viene richiamato come vizio di legittimità per omesso esame di fatti decisivi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
la CTR avrebbe erroneamente attribuito o valutato la prova, invertendo l'onere probatorio
richiamato per il principio generale dell'onere della prova
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
il presupposto TARSU è l'occupazione o detenzione di locali e aree; l'esenzione spetta solo se il contribuente prova le condizioni previste per aree inidonee a produrre rifiuti o dove si formano rifiuti speciali smaltiti a proprie spese
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 60
nel sistema originario equiparava ai rifiuti urbani alcuni rifiuti speciali assimilabili con regolamento comunale
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21
attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
richiamati come disciplina poi nuovamente operante dopo l'abrogazione dell'assimilazione ope legis
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184
prima delle modifiche del 2020, includeva tra i rifiuti urbani quelli non pericolosi assimilati per qualità e quantità
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 198
attribuiva ai Comuni il potere regolamentare di assimilazione
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195
prevedeva criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione
l. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39
aveva introdotto l'assimilazione ope legis di taluni rifiuti speciali ai rifiuti urbani, poi abrogata
ha esteso alla TIA i criteri di determinazione della TARSU
d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2
richiamato per l'individuazione delle categorie di rifiuti speciali oggetto della disciplina di assimilazione
viene richiamata per la disciplina della TARI che ha sostituito i preesistenti tributi sui rifiuti
delibera comunale n. 342 del 1.6.1998 del Comune di Ancona
andava esaminata per verificare l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel caso concreto
Massime di principio
- Nel contenzioso TARSU, il presupposto impositivo è l'occupazione o detenzione di locali e aree; chi invoca l'esenzione o la riduzione della superficie tassabile deve provare i relativi fatti costitutivi, compresa la non producibilità di rifiuti urbani o lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali.
- L'onere della prova non può essere invertito ponendo a carico dell'ente impositore la dimostrazione della natura non speciale dei rifiuti quando il contribuente deduce un'esenzione o una esclusione dal tributo.
- La prova dello smaltimento di rifiuti presso terzi, da sola, non basta a dimostrare che i rifiuti oggetto dell'agevolazione siano proprio quelli speciali non assimilabili rilevanti ai fini dell'esenzione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sull'erronea qualificazione dei rifiuti, deve esaminare anche le ulteriori questioni decisive, come l'esatta superficie tassabile e l'eventuale delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
- La disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nel periodo considerato, richiedeva un coordinamento tra normativa statale e regolamentazione comunale, con rilevanza dei criteri quantitativi e qualitativi previsti dalla legge.
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