Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00638/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento con cui l'agente della riscossione richiedeva il pagamento di numerose cartelle relative a tributi e altre somme. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con declaratoria di difetto di giurisdizione per i carichi relativi a contravvenzioni del Codice della strada e compensazione delle spese; il contribuente aveva appellato in via principale e l'agente della riscossione in via incidentale sulla prescrizione quinquennale riconosciuta dal primo giudice. La Corte di merito aveva rigettato l'appello principale e accolto quello incidentale. In Cassazione il contribuente ha proposto un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992: secondo la tesi difensiva, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso un onere documentale dell'Ufficio, ritenendo sufficiente la conservazione per cinque anni della matrice o copia della cartella con relata o avviso di ricevimento; ciò avrebbe portato all'asserita conseguenza che, decorso tale termine, l'ente non avrebbe più dovuto provare la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione. La Corte rileva inoltre che parte delle pretese è stata successivamente oggetto di discarico e quindi non è più dovuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per alcune cartelle di pagamento espressamente indicate, in quanto risultate oggetto di discarico. Quanto alle residue pretese, ha ritenuto il ricorso inammissibile nella parte in cui mirava a una rivalutazione del fatto, poiché la sentenza impugnata aveva già accertato la corretta notificazione delle cartelle presso la residenza del contribuente e l'irrilevanza del suo temporaneo trasferimento all'estero non formalmente comunicato; inoltre ha ritenuto il motivo inconferente rispetto alla ratio decidendi e, comunque, infondato, perché la Corte di merito aveva correttamente posto a carico dell'Ufficio la prova della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione, e perché per la notifica della cartella esattoriale non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica, essendo sufficiente la matrice o copia della cartella con la relazione di notifica. Ha infine escluso l'applicabilità ratione temporis dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, qualificandolo come disposizione sostanziale. Il ricorso è stato quindi rigettato nel resto, con condanna alle spese e senza raddoppio del contributo unificato per la parziale cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma è stato ritenuto in parte inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto e in parte inconferente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente posto a carico dell'Ufficio la prova della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ha escluso l'applicabilità della norma ratione temporis, qualificandola come disposizione sostanziale e non processuale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    In tema di notifica della cartella esattoriale, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella; è sufficiente la matrice o copia della cartella con la relativa relazione di notifica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata depositata una proposta di definizione accelerata del giudizio, rispetto alla quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione del collegio.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla riscossione, la prova della notifica della cartella e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione grava sull'agente della riscossione, ma tale prova può essere fornita anche tramite la produzione della matrice o di copia della cartella con la relata di notifica, senza necessità dell'originale o della copia autentica.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se, sotto la veste formale dell'error in iudicando, mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Una censura è inconferente quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con il decisivo accertamento posto a base della decisione.
  • Le disposizioni che introducono nuovi criteri probatori o regole sostanziali non si applicano retroattivamente alle fattispecie anteriori, salvo diversa previsione.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per alcune pretese non comporta automaticamente il raddoppio del contributo unificato per l'intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.