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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09296/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva rivalutato beni d'impresa avvalendosi della disciplina speciale sulla rivalutazione e aveva versato l'imposta sostitutiva dovuta. Successivamente aveva anche versato un'ulteriore imposta sostitutiva del 7% per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, ma poi si era accorta di avere calcolato tale imposta sul saldo attivo al lordo dell'imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione, anziché sul saldo attivo al netto di quest'ultima. Presentata istanza di rimborso per l'IRES relativa all'anno d'imposta 2009 e formatosi il silenzio-rifiuto, la controversia era stata accolta nei gradi di merito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla rivalutazione dei beni d'impresa e sostenendo che la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 7% dovesse essere calcolata sulle somme effettivamente distribuibili al lordo dell'imposta precedentemente pagata, e non già al netto di essa; inoltre ha dedotto che la CTR avrebbe rivalutato il materiale istruttorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, ai fini dell'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, la base imponibile è costituita dal saldo attivo iscritto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione, perché la disciplina regolamentare richiede che il saldo attivo sia contabilizzato al netto di tale imposta. Di conseguenza, anche la successiva imposta sostitutiva per l'affrancamento va calcolata sul valore netto. La Corte ha inoltre osservato che parte delle doglianze miravano a un nuovo esame del merito istruttorio, profilo inammissibile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. Non è stata applicata la disciplina sul contributo unificato aggiuntivo per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    è il fondamento procedurale dell'istanza di rimborso presentata dalla contribuente per recuperare l'imposta versata in eccedenza

  • art. 1, commi 469-476, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    disciplina la rivalutazione dei beni d'impresa e l'affrancamento del saldo attivo, individuando la base imponibile nell'importo contabile del saldo attivo di rivalutazione

  • art. 1, comma 472, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    norma invocata dall'Ufficio a sostegno della tesi del calcolo dell'imposta sostitutiva

  • art. 13 L. 21 novembre 2000, n. 342

    il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una riserva speciale, senza diversa utilizzazione fino all'affrancamento

  • art. 1, comma 475, L. 24 dicembre 2003, n. 311

    il saldo attivo di rivalutazione non concorre alla formazione del reddito imponibile della società

  • art. 1, comma 476, L. 24 dicembre 2003, n. 311

    rinvia ai regolamenti attuativi per le modalità di applicazione del regime di rivalutazione

  • art. 9 D.M. 13 aprile 2001, n. 162

    norma richiamata nel motivo di ricorso come parte del quadro regolamentare applicabile

  • art. 4, comma 1, D.M. 19 aprile 2002, n. 86

    al netto dell'imposta sostitutiva

    il saldo attivo di rivalutazione, anche ai fini fiscali, è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori, e deve essere imputato al capitale o accantonato in riserva al netto dell'imposta sostitutiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non è stato applicato perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Nel regime di rivalutazione dei beni d'impresa, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione va determinato e contabilizzato al netto dell'imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione stessa.
  • Quando la legge consente l'affrancamento del saldo attivo mediante una ulteriore imposta sostitutiva, la base imponibile di tale imposta coincide con il saldo attivo netto e non con il valore lordo comprensivo dell'imposta già assolta.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie e di merito.
  • L'interpretazione sistematica della disciplina sulla rivalutazione deve coordinare la norma primaria con i regolamenti attuativi, valorizzando la regola contabile e fiscale del saldo attivo al netto dell'imposta sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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