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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25579/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2013 per l’anno d’imposta 2012, per un importo di euro 112.499,12. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo definita la lite per adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’art. 3 del D.L. 119/2018 (c.d. rottamazione ter), compensando le spese. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. 119/2018, sostenendo che, ai sensi del comma 6, il giudice di merito non poteva dichiarare l’estinzione del giudizio ma solo sospenderlo in attesa dell’integrale pagamento delle somme dovute; solo l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione della documentazione attestante i pagamenti consentono l’estinzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, secondo l’art. 3, comma 6, D.L. 119/2018, la presentazione della domanda di definizione agevolata comporta la sospensione del giudizio nelle more del pagamento, ma l’estinzione è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della prova dei pagamenti effettuati. In mancanza di tale presupposto, il giudice deve revocare la sospensione su istanza di parte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 D.L. 119/2018

    disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione mediante pagamento integrale delle somme dovute nei termini e secondo le modalità previste dalla norma.

  • art. 3 D.L. 119/2018

    la dichiarazione di adesione comporta la sospensione del giudizio in pendenza dei pagamenti; l’estinzione è subordinata al perfezionamento effettivo della definizione e alla produzione della prova dei pagamenti, altrimenti il giudice revoca la sospensione.

  • art. 3 D.L. 119/2018

    in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.

  • art. 3 D.L. 119/2018

    i debiti per i quali non sia stato effettuato l’integrale pagamento entro il termine previsto non possono essere definiti e la dichiarazione eventualmente presentata è improcedibile.

  • art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione da cui è scaturita la cartella.

  • art. 54-bis D.P.R. 633/1972

    richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione IVA da cui è scaturita la cartella.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la semplice adesione o presentazione della dichiarazione non determina di per sé l’estinzione del giudizio pendente, ma solo la sua sospensione nelle more del pagamento.
  • L’estinzione del processo è possibile solo quando risulti il perfezionamento della definizione agevolata e sia prodotta nel giudizio la documentazione comprovante l’integrale pagamento dovuto.
  • Se il pagamento non è integrale, tardivo o insufficiente, la definizione non produce effetti e il giudice non può dichiarare cessata la materia del contendere sulla sola base dell’istanza di rottamazione.
  • Quando la norma prevede espressamente la sospensione del giudizio in pendenza dei pagamenti, il giudice di merito non può anticipare l’effetto estintivo in assenza delle condizioni sostanziali e documentali richieste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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