Cassazione Civile, Ordinanza n. 15572/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una dipendente, impiegata di 1° livello nel settore terziario dal 2003 fino alle dimissioni del 2016, e la società datrice di lavoro. La lavoratrice aveva chiesto il risarcimento di molteplici voci di danno, allegando superlavoro, mobbing dal 2015 oppure, in subordine, demansionamento dalle mansioni di responsabile della contabilità e del personale, con conseguenti danni professionali, patrimoniali, biologici, morali, all’immagine ed esistenziali, oltre all’indennità di mancato preavviso per dimissioni rassegnate per giusta causa. Il giudice di primo grado aveva rigettato le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società, aveva condannato la lavoratrice al pagamento di somme per mancato preavviso e per un prestito non restituito; la Corte d’appello aveva confermato integralmente, ritenendo non provata la pretesa della dipendente e provata invece la domanda della società. In cassazione la ricorrente ha proposto otto motivi, denunciando: omessa ammissione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante; mancato ordine di esibizione dei fogli presenza; mancata ammissione di documenti in appello; riduzione dei testimoni e dei capitoli di prova; erronea valutazione della prova sulla restituzione del prestito; erronea valutazione delle prove su superlavoro e documentazione medica; insussistenza di demansionamento; insussistenza di mobbing, con richiamo anche alla disciplina antidiscriminatoria e all’art. 2087 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, in particolare, che la sentenza d’appello costituiva una doppia conforme rispetto a quella di primo grado, con conseguente preclusione della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non nel rispetto degli specifici oneri di deduzione; ha inoltre osservato che i motivi del ricorso erano in larga parte formulati in modo promiscuo, mescolando violazioni di legge, omesso esame di fatti e censure di motivazione, con sostanziale richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata ai giudici di merito. È stata quindi confermata la decisione impugnata, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato con riferimento al riparto dell’onere della prova; la Corte ha ribadito che le censure miravano in realtà a rivalutare gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
Evocato nel primo motivo in relazione all’interrogatorio formale; la Corte non ha ritenuto decisivo il profilo perché le doglianze erano inammissibili per le modalità di formulazione e per il limite del sindacato di legittimità.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha precisato che non è denunciabile come violazione dell’art. 116 la mera preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre.
Invocato come vizio di motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo la sentenza d’appello adeguatamente argomentata.
Richiamato nel primo motivo in relazione all’interrogatorio formale, senza che il profilo conducesse ad accoglimento.
Richiamato più volte in tema di poteri istruttori del giudice del lavoro; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove resta riservata al merito.
La Corte ha applicato i limiti del ricorso per cassazione, distinguendo tra violazione di legge, motivazione e omesso esame di fatti, e dichiarando inammissibili censure formulate in modo promiscuo o come rivalutazione del merito.
Richiamato per la c.d. doppia conforme: quando appello e primo grado coincidono nelle ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni decisorie.
Invocato nel secondo motivo a sostegno dell’istanza istruttoria; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura nei limiti in cui mirava a una diversa ricostruzione del fatto.
Richiamato in relazione ai poteri officiosi del giudice del lavoro; la Corte ha ribadito che la scelta e valutazione delle prove appartengono al giudice di merito.
Richiamato per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha chiarito che la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte o acquisite fuori dai poteri officiosi.
art. 111 Cost.
Richiamato a proposito dell’obbligo di motivazione; la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità riguarda solo il minimo costituzionale della motivazione.
Evocato in relazione a superlavoro, danno biologico, mobbing e tutela della salute del lavoratore, ma senza superare il vaglio di ammissibilità dei motivi.
art. 32 Cost.
Richiamato nel contesto delle doglianze sul danno biologico e sulla salute del lavoratore.
art. 35 Cost.
Richiamato nel contesto della tutela del lavoro e delle doglianze sullo stress da superlavoro.
art. 41 Cost.
Richiamato nelle censure sulla tutela della persona del lavoratore e sull’esercizio dell’iniziativa economica.
Evocato in relazione alla prova documentale e alla valutazione delle scritture contabili.
Richiamato nel contesto della prova documentale e delle riproduzioni meccaniche.
Richiamato con riferimento alla documentazione contabile nella controversia sul prestito.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale e ai limiti di ammissibilità.
Richiamato in tema di efficacia probatoria di atti e documenti.
Richiamato in tema di copie e conformità documentale.
Richiamato per le presunzioni semplici nel quadro della prova del superlavoro e del danno.
Richiamato per le presunzioni semplici; la Corte non ha accolto le censure sulla ricostruzione fattuale.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla prova testimoniale e alla sua ammissione.
Richiamato nel quarto motivo con riguardo alla prova testimoniale.
Ripetutamente richiamato per contestare la valutazione del materiale istruttorio; la Corte ne ha escluso la violazione nei termini prospettati.
Richiamato nel contesto delle doglianze sul mobbing e sull’inadempimento datoriale.
art. 2 Cost.
Evocato nel motivo sul demansionamento e sul mobbing, a tutela della persona e dei diritti inviolabili.
art. 4 Cost.
Evocato nel motivo sul demansionamento e sul mobbing, in riferimento al diritto al lavoro.
Richiamato nel motivo sul mobbing e sulle condotte discriminatorie o ritorsive.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul mobbing, quale disciplina antidiscriminatoria.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul mobbing, quale disciplina antidiscriminatoria.
Richiamato nel motivo sul demansionamento; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a contestare l’accertamento di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, poiché l’apprezzamento del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- È inammissibile il ricorso che sovrappone in modo promiscuo violazione di legge, omesso esame di fatti e vizio di motivazione, senza distinguere chiaramente il perimetro di ciascuna censura e senza indicare con precisione la regola di diritto asseritamente violata.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare semplicemente il diverso peso attribuito dal giudice alle prove, essendo tale attività riservata al merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti stretti della violazione dei criteri legali di valutazione.
- La motivazione è apparente solo quando manchi davvero l’esposizione del percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione; non ricorre tale vizio se il giudice di merito spiega in modo sufficiente perché reputa non provati i fatti costitutivi della domanda o provata la pretesa avversaria.
- Le censure sulla mancata ammissione di prove, sulla selezione dei testimoni o sulla valutazione dei documenti non sono ammissibili in cassazione quando, sotto la veste formale di errori di diritto, mirano in realtà a ottenere un nuovo esame del compendio probatorio.
- Per configurare demansionamento, mobbing o danno da superlavoro non basta richiamare norme e principi generali: occorre una compiuta dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, la cui ricostruzione resta riservata al giudice di merito.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e non esaminato; non è soddisfatta da una critica globale dell’apprezzamento delle prove o della ricostruzione della vicenda lavorativa.
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