Cassazione Civile, Ordinanza n. 15565/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dalla successione di più contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra una lavoratrice e una ASL. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti e aveva condannato l'ente al risarcimento del danno, liquidato in sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto. In appello, però, la Corte territoriale ha accolto il gravame della ASL e ha rigettato l'appello incidentale della lavoratrice, ritenendo che l'assunzione a termine fosse giustificata dal blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e dalle previsioni derogatorie richiamate nella sentenza. La ricorrente ha proposto quattro motivi per cassazione: 1) violazione della direttiva 1999/70/CE, dell'accordo quadro e della disciplina sui contratti a termine, oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) violazione delle norme sul lavoro pubblico contrattualizzato e della clausola 5 dell'accordo quadro, deducendo che la Corte d'appello avrebbe escluso il risarcimento nonostante la reiterazione illegittima; 3) omessa ammissione di prove, lamentando anche violazione di norme costituzionali, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 4) violazione delle norme sulle spese processuali e dell'art. 132 c.p.c., per mancata compensazione delle spese nonostante la complessità della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nonché inammissibili i profili relativi alla valutazione delle prove; ha giudicato il secondo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, dato che la Corte d'appello aveva escluso l'illegittimità della reiterazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetti di allegazione e perché volto, in sostanza, a contestare valutazioni di merito sulla prova; ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
i motivi di ricorso devono essere specificamente costruiti secondo il vizio dedotto; non è ammesso un sindacato di merito mascherato da violazione di legge o vizio motivazionale
art. 366 c.p.c.
la censura per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica le norme asseritamente violate e non le confronta in modo intellegibile con la decisione impugnata
artt. 115 e 116 c.p.c.
non consentono di ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio se non nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata ammissione delle prove; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, rilevando l'inammissibilità della censura
artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte
Direttiva CE 1999/70/CE
invocata dalla ricorrente a sostegno della disciplina antiabuso dei contratti a termine, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
invocato dalla ricorrente, ma la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione perché il motivo non si confrontava con la ratio decidendi
D.L. n. 368 del 2001
richiamato dalla ricorrente in relazione ai contratti a termine, senza che la Corte esaminasse nel merito la relativa doglianza
d.lgs. n. 165/2001
artt. 2, comma 2, 36, commi 2 e 5
richiamato dalla ricorrente nel quadro del lavoro pubblico contrattualizzato e del risarcimento conseguente all'uso del termine
D.L. n. 159/2012
menzionato dalla Corte d'appello come fonte delle previsioni derogatorie che avrebbero giustificato i contratti a termine
D.L. n. 158/2012
richiamato nell'oggetto della controversia come norma relativa alla reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego sanitario
D.Lgs. n. 81/2015
richiamato nell'oggetto della controversia e dalla Corte d'appello come norma derogatoria utilizzata per giustificare i contratti a termine
L. n. 78/2010
richiamata dalla Corte d'appello quale base del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che avrebbe giustificato il ricorso al termine
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati per censurare la mancata compensazione delle spese, ma la Corte ha ribadito che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione alla motivazione sulle spese, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se il ricorrente indica con precisione le norme asseritamente violate, ne espone il contenuto precettivo e si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito: sono inammissibili le censure che mirano a una diversa valutazione delle prove o a una rilettura del materiale istruttorio.
- La censura per mancata ammissione di prove deve essere specifica: occorre indicare i mezzi istruttori, la loro decisività, la rituale riproposizione in appello e il nesso causale tra il diniego della prova e l'errore decisorio denunciato.
- La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non è di per sé censurabile in cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando presuppone una ricostruzione della sentenza impugnata diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito e non si confronta con la sua effettiva ratio decidendi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15526/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15532/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15558/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15564/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15569/2024 del 04/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15572/2024 del 04/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →