Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15565/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dalla successione di più contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra una lavoratrice e una ASL. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti e aveva condannato l'ente al risarcimento del danno, liquidato in sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto. In appello, però, la Corte territoriale ha accolto il gravame della ASL e ha rigettato l'appello incidentale della lavoratrice, ritenendo che l'assunzione a termine fosse giustificata dal blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e dalle previsioni derogatorie richiamate nella sentenza. La ricorrente ha proposto quattro motivi per cassazione: 1) violazione della direttiva 1999/70/CE, dell'accordo quadro e della disciplina sui contratti a termine, oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) violazione delle norme sul lavoro pubblico contrattualizzato e della clausola 5 dell'accordo quadro, deducendo che la Corte d'appello avrebbe escluso il risarcimento nonostante la reiterazione illegittima; 3) omessa ammissione di prove, lamentando anche violazione di norme costituzionali, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 4) violazione delle norme sulle spese processuali e dell'art. 132 c.p.c., per mancata compensazione delle spese nonostante la complessità della vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nonché inammissibili i profili relativi alla valutazione delle prove; ha giudicato il secondo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, dato che la Corte d'appello aveva escluso l'illegittimità della reiterazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetti di allegazione e perché volto, in sostanza, a contestare valutazioni di merito sulla prova; ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso devono essere specificamente costruiti secondo il vizio dedotto; non è ammesso un sindacato di merito mascherato da violazione di legge o vizio motivazionale

  • art. 366 c.p.c.

    la censura per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica le norme asseritamente violate e non le confronta in modo intellegibile con la decisione impugnata

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    non consentono di ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio se non nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata ammissione delle prove; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, rilevando l'inammissibilità della censura

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte

  • Direttiva CE 1999/70/CE

    invocata dalla ricorrente a sostegno della disciplina antiabuso dei contratti a termine, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    invocato dalla ricorrente, ma la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione perché il motivo non si confrontava con la ratio decidendi

  • D.L. n. 368 del 2001

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai contratti a termine, senza che la Corte esaminasse nel merito la relativa doglianza

  • d.lgs. n. 165/2001

    artt. 2, comma 2, 36, commi 2 e 5

    richiamato dalla ricorrente nel quadro del lavoro pubblico contrattualizzato e del risarcimento conseguente all'uso del termine

  • D.L. n. 159/2012

    menzionato dalla Corte d'appello come fonte delle previsioni derogatorie che avrebbero giustificato i contratti a termine

  • D.L. n. 158/2012

    richiamato nell'oggetto della controversia come norma relativa alla reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego sanitario

  • D.Lgs. n. 81/2015

    richiamato nell'oggetto della controversia e dalla Corte d'appello come norma derogatoria utilizzata per giustificare i contratti a termine

  • L. n. 78/2010

    richiamata dalla Corte d'appello quale base del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che avrebbe giustificato il ricorso al termine

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati per censurare la mancata compensazione delle spese, ma la Corte ha ribadito che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione sulle spese, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se il ricorrente indica con precisione le norme asseritamente violate, ne espone il contenuto precettivo e si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito: sono inammissibili le censure che mirano a una diversa valutazione delle prove o a una rilettura del materiale istruttorio.
  • La censura per mancata ammissione di prove deve essere specifica: occorre indicare i mezzi istruttori, la loro decisività, la rituale riproposizione in appello e il nesso causale tra il diniego della prova e l'errore decisorio denunciato.
  • La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non è di per sé censurabile in cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando presuppone una ricostruzione della sentenza impugnata diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito e non si confronta con la sua effettiva ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.