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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15569/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente con mansioni di impiegato di magazzino e inquadramento nel 4° livello del CCNL industria metalmeccanica veniva licenziato per giusta causa dopo una contestazione disciplinare relativa a un presunto furto aziendale commesso mediante l’uso di una chiavetta elettronica per disinserire l’antifurto. Il lavoratore agiva in giudizio chiedendo la declaratoria di nullità e illegittimità del licenziamento, deducendone il carattere discriminatorio e comunque l’insussistenza del fatto contestato, con richiesta di reintegrazione e retribuzioni maturate, o in subordine altri rimedi risarcitori. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo provati sia il furto sia l’impossessamento di beni aziendali funzionali alla sua realizzazione, sulla base di una pluralità di indizi, delle immagini di videosorveglianza e delle deposizioni testimoniali. In cassazione il lavoratore denunciava: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 5 L. n. 604/1966, assumendo che la Corte territoriale avesse indebitamente posto a suo carico un onere probatorio spettante al datore di lavoro; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte ritenuto provata la vicenda anche attraverso la non contestazione; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte valutato in modo atomistico e non complessivo gli indizi probatori. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo per mancata censura di un’autonoma ratio decidendi, e inammissibile anche il terzo perché non integrava le specifiche ipotesi di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ammesse in sede di legittimità e perché difettava di autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto che non vi fosse alcuna inversione dell’onere della prova, poiché i giudici di merito avevano ritenuto assolto l’onere gravante sul datore di lavoro tramite indizi gravi, precisi e concordanti supportati da prove documentali e testimoniali. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo fondato sull’art. 115 c.p.c. perché la sentenza di appello era sorretta anche da una diversa ratio autonoma non censurata, costituita dalla conferma del furto mediante videosorveglianza, testimonianze e denuncia. Infine ha dichiarato inammissibile il motivo sugli artt. 115 e 116 c.p.c. perché non denunciava l’uso di prove non dedotte, prove legali mal valutate o prove d’ufficio fuori dai limiti, ma soltanto una diversa lettura del materiale istruttorio; inoltre la censura era priva di specifica indicazione del diverso giudizio inferenziale richiesto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova dei fatti costitutivi del licenziamento disciplinare resta a carico del datore di lavoro; nel caso concreto non vi è stata inversione dell’onere, poiché il datore lo aveva assolto con prove indiziarie gravi, precise e concordanti.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    Il datore di lavoro deve provare la giusta causa o il giustificato motivo del recesso; la Corte ha ritenuto che tale prova fosse stata fornita.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo in casi specifici; nel caso concreto la doglianza era inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta anche da una ratio autonoma non censurata e perché la prova era stata valutata con esame complessivo del compendio istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce l’uso di prove non dedotte, prove legali disapplicate o la trattazione di elementi liberamente valutabili come se fossero prova legale; nel caso concreto la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 8 L. n. 604/1966

    Era invocato dal lavoratore come rimedio subordinato, ma la Corte non vi è entrata nel merito poiché ha rigettato il ricorso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, il datore di lavoro assolve il proprio onere probatorio anche mediante un quadro indiziario unitario, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e siano ancorati a fatti storici provati.
  • In cassazione è inammissibile la censura che colpisca solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, quando l’altra è di per sé sufficiente a sorreggerla.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice di merito utilizzi prove non introdotte dalle parti, disposte d’ufficio fuori dai limiti, disattenda prove legali o attribuisca valore di prova legale a elementi liberamente valutabili; non è invece consentita una mera critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice.
  • La valutazione degli indizi deve essere globale e non atomistica, ma la censura di legittimità deve indicare specificamente perché la diversa combinazione logica degli elementi conduca a un risultato differente.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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