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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15526/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare pecuniaria di 200 euro irrogata a un dirigente del CNEL per dichiarazioni rese nel corso dell'assemblea del 22 maggio 2014, ritenute idonee a far intendere falsamente che il blocco della procedura per il conferimento di un incarico al prof. Scoca dipendesse dalla volontà del segretario generale. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'impugnazione del lavoratore ritenendo generica la contestazione disciplinare; la Corte d'appello di Roma ha invece riformato, ritenendo sufficientemente specifico l'addebito anche in relazione agli atti allegati alla contestazione e osservando che il lavoratore, contumace in appello, non aveva riproposto ex art. 346 c.p.c. le ulteriori censure contro la sanzione. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e degli artt. 1362 e 1324 c.c., sostenendo che la contestazione non fosse specifica e non potesse essere integrata da atti esterni; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la Corte d'appello non avrebbe valutato le dichiarazioni del presidente del CNEL e della sig.ra Graziani Palmieri, asseritamente compatibili con quanto riferito dal lavoratore; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria e per illegittima integrazione dell'addebito con atti estranei alla contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse correttamente attenuta al principio secondo cui, nel procedimento disciplinare, la contestazione deve essere specifica ma può essere valutata anche con gli atti richiamati o allegati, purché il lavoratore sia posto in condizione di difendersi compiutamente; nel caso concreto, la censura del ricorrente mirava solo a una diversa lettura del fatto, senza allegare una concreta lesione del diritto di difesa. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva esaminato solo la questione della specificità della contestazione, senza affrontare le altre difese, reputate rinunciate per mancata riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcuna delle anomalie motivazionali rilevanti ai fini dell'art. 132 c.p.c., essendo insufficiente in cassazione la mera denuncia di illogicità o contraddittorietà senza una vera mancanza/ apparenza di motivazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ordine di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    La contestazione disciplinare nel pubblico impiego deve essere specifica e idonea a consentire l'immediata difesa dell'incolpato.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la contestazione non potesse essere integrata oltre il suo testo; la Corte non accoglie tale impostazione e ribadisce che la specificità va valutata anche alla luce degli atti allegati o richiamati.

  • art. 1324 c.c.

    Norma richiamata nel motivo in relazione ai canoni interpretativi; non assume autonoma decisività nella ratio della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per lamentare omesso esame delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Censura per violazione di legge utilizzata per il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Censura per omesso esame di fatti decisivi, ritenuta inammissibile nel caso concreto.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato per il terzo motivo, poi dichiarato inammissibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è configurabile solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/obiettivamente incomprensibile.

  • art. 346 c.p.c.

    Le ulteriori ragioni di impugnazione non riproposte in appello si intendono rinunciate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare la contestazione deve essere specifica, ma la specificità si valuta in concreto in funzione dell'effettiva possibilità di difesa dell'incolpato, senza pretendere i rigidi schemi dell'imputazione penale.
  • La contestazione per relationem è ammissibile quando gli atti richiamati siano allegati o comunque già conosciuti dal destinatario, così da consentirgli una difesa immediata e piena.
  • Chi deduce la genericità della contestazione disciplinare deve indicare in modo concreto come e perché quella formulazione abbia inciso sul proprio diritto di difesa; la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione del fatto non è sufficiente in cassazione.
  • Nel giudizio di appello le domande o eccezioni non riproposte dalla parte contumace si intendono rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c., con conseguente delimitazione del devoluto.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. è confinato alle ipotesi estreme di mancanza o apparente esistenza della motivazione, non potendo essere trasformato in una revisione del merito delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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