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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15564/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una successione di contratti di lavoro a termine intercorsi tra una lavoratrice e una azienda sanitaria locale. In primo grado era stata accolta la domanda della lavoratrice: il Tribunale aveva dichiarato illegittima la reiterazione dei contratti a termine e condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto. In appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo giustificata l’assunzione a termine per la presenza di un blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e per le previsioni derogatorie richiamate dal giudice di merito, in attesa di procedura concorsuale. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della direttiva 1999/70/CE, dell’accordo quadro e del D.L. n. 368/2001, oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) violazione del d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’accordo quadro, sostenendo che la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto la illegittima reiterazione dei contratti, aveva negato il risarcimento; 3) omessa ammissione di mezzi di prova, con richiamo anche a norme costituzionali e agli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c.; 4) violazione delle norme sulle spese processuali e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte d’appello disposto la compensazione delle spese nonostante la complessità della vicenda e i mutamenti giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo generico e privo di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, posto che la Corte d’appello non aveva affatto accertato una illegittima reiterazione, ma aveva invece escluso l’illegittimità dei contratti a termine; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e per la mancata dimostrazione della decisività e ritualità delle prove asseritamente non ammesse, oltre che per la natura di merito delle doglianze; ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo, osservando che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Direttiva CE 1999/70/CE

    Richiamata come parametro sovranazionale in tema di lavoro a tempo determinato, ma il motivo che la invocava è stato ritenuto inammissibile per mancanza di confronto con la sentenza impugnata.

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    Invocato per contestare la disciplina dei contratti a termine, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi.

  • D.L. n. 368/2001

    Normativa richiamata nel primo motivo per contestare la disciplina dei contratti a termine; il motivo è stato ritenuto generico e non autosufficiente.

  • d.lgs. n. 165/2001

    artt. 2, comma 2, e 36, commi 2 e 5

    Richiamato a sostegno della domanda risarcitoria per asserita illegittima reiterazione dei contratti; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono i parametri formali dei motivi di ricorso evocati dalla ricorrente; la Corte ne ha riscontrato l’uso non conforme per difetto di specificità e per tentativo di rivalutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il vizio di violazione di legge deve essere articolato con specifiche e intelligibili argomentazioni, pena l’inammissibilità.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La deduzione del vizio è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel terzo motivo, ma la censura è stata respinta perché non specifica e diretta in sostanza a una nuova valutazione istruttoria.

  • artt. 111, 24 e 3 Cost.

    Richiamati nel terzo motivo a sostegno della doglianza sulle prove; la Corte ha comunque ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e decisività.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati per contestare la mancata compensazione delle spese; la Corte ha ribadito che la compensazione è facoltà discrezionale del giudice di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato per lamentare asserita carenza motivazionale sulla regolazione delle spese; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se si limita a richiami normativi o giurisprudenziali generici e non confronta in modo specifico la regola di diritto invocata con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura ex art. 115 o 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare il libero apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito.
  • Chi lamenta la mancata ammissione di prove in cassazione deve indicare specificamente i mezzi istruttori, la loro decisività, la rituale riproposizione della relativa istanza e il nesso tra il diniego e l’errore decisorio; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La mancata compensazione delle spese processuali non è di per sé censurabile in cassazione, poiché la scelta se compensare o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata esclude l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per la presenza di ragioni normative derogatorie e di un blocco delle assunzioni, il ricorso che presupponga invece un accertamento di illegittimità difetta di confronto con la reale motivazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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