Cassazione Civile, Ordinanza n. 15532/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un infermiere professionale impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni, irrogata dall'azienda ospedaliera. La controversia nasceva dalla contestazione di una condotta tenuta in servizio, in particolare dalla mancata ripresa del lavoro nelle sale operatorie dopo un certo orario, condotta che il dipendente riteneva non sanzionabile o comunque non così grave. In appello l'impugnazione era stata respinta; in cassazione il lavoratore proponeva tre motivi: 1) violazione del regolamento disciplinare aziendale e delle norme del d.lgs. 165/2001 sul procedimento disciplinare, oltre che degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la mancata audizione dei testimoni indicati dal dipendente e per aver reso una motivazione apparente; 2) violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare, dell'art. 2106 c.c. e dell'art. 13 del CCNL comparto sanità, sostenendo che l'intervento chirurgico programmato fosse stato annullato e quindi non fosse dovuta la ripresa del servizio, oltre a contestare la valutazione delle prove; 3) nullità della sentenza per contraddittorietà nella valutazione dell'incompatibilità di una teste, che il ricorrente considerava parte sostanziale del giudizio pur non essendolo formalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e dell'interpretazione delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità, e che fosse mancata la necessaria trascrizione del regolamento disciplinare e l'indicazione specifica dei canoni ermeneutici violati. Ha inoltre rilevato che, in tema di sanzioni disciplinari, la valutazione di proporzionalità spetta al giudice di merito ed è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione oggi previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c., non ricorrenti nel caso concreto. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità rispetto alla decisione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione non consentono di ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito; il n. 5, nel testo vigente, consente solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 6, commi 7 e 8, Regolamento disciplinare Comparto sanità ospedaliera di Cosenza
L'interpretazione del regolamento disciplinare, quale atto negoziale, spetta al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
artt. 55-bis e seguenti d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamati quale disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte esige la prova di un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla mancata ammissione dei testimoni.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza; la Corte escludeva la ricorrenza di una motivazione apparente o meramente apparente.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la pretesa carenza di motivazione.
La proporzionalità della sanzione disciplinare va apprezzata dal giudice di merito alla luce dei fatti accertati.
art. 13 del CCNL Comparto sanità del 199 aprile 2004
Richiamato come parametro collettivo della disciplina sanzionatoria; la Corte non entra nel merito del suo contenuto per difetto di specifica censura del testo contrattuale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Richiamata sul perimetro del nuovo vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass. S.U. n. 19881 del 2014
Richiamata per ribadire la funzione nomofilattica della Corte e i limiti del sindacato sulla motivazione.
Cass. n. 156 del 2018
Richiamata sul principio che l'interpretazione del contratto collettivo spetta al giudice di merito.
Cass. n. 17716 del 2016
Richiamata sul medesimo principio relativo all'interpretazione degli atti negoziali collettivi.
Cass. n. 4060 del 2023
Richiamata per affermare che il giudice di merito può valutare le prove e ritenere implicitamente irrilevanti talune acquisizioni istruttorie.
Massime di principio
- L'interpretazione di un regolamento disciplinare o di una clausola collettiva è compito del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il ricorrente che contesti l'interpretazione di un testo negoziale deve trascrivere in ricorso la clausola rilevante e indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati; altrimenti la censura è inammissibile.
- In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra addebito e sanzione è rimesso al merito e non può essere rivalutato in cassazione sotto forma di diversa lettura delle prove.
- La denuncia di mancata ammissione di mezzi istruttori richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa; in mancanza, la doglianza non supera il vaglio di legittimità.
- Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione riguarda solo anomalie estreme della motivazione, non la sua mera insufficienza o la diversa valutazione del materiale probatorio proposta dalla parte.
- La contestazione della capacità testimoniale o dell'attendibilità di un teste non può risolversi in una critica generica alla motivazione di merito, se la sentenza ha già spiegato in modo non illogico le ragioni della decisione.
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