Cassazione Civile, Ordinanza n. 28305/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione elevata dai Carabinieri nei confronti del conducente di un veicolo, poi collegata a un fermo amministrativo iscritto sull'auto di proprietà di una terza persona, deceduta nelle more del giudizio e rappresentata dal ricorrente quale erede. Gli attori avevano impugnato dinanzi al giudice di pace il verbale, il fermo amministrativo e alcune cartelle esattoriali poste a base del fermo, deducendo che le notifiche dei verbali e delle cartelle fossero nulle o irregolari perché eseguite ex art. 140 c.p.c. a un indirizzo nel quale la destinataria non abitava più dopo il terremoto dell'Aquila. In appello il tribunale ha ritenuto comunque legittimo il fermo, osservando che una delle cartelle poste a fondamento del fermo non era stata specificamente contestata quanto alla notificazione e che, per le altre, la notifica era valida perché effettuata sulla base delle risultanze anagrafiche; ha inoltre escluso la necessità della notifica dell'intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973 e dell'avviso di iscrizione del fermo. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il tribunale avesse trascurato la distanza temporale tra le ricerche anagrafiche e la notifica del preavviso di fermo; con il secondo si deduceva, in modo del tutto generico, la violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. 602/1973.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che vi era una doppia conforme tra giudice di pace e tribunale sulla validità della notifica del preavviso di fermo, circostanza che precludeva il vizio di omesso esame del fatto decisivo; inoltre il fatto indicato non era davvero decisivo, perché il ricorso non spiegava quale diverso esito avrebbero avuto le ricerche anagrafiche né perché la conoscenza della nuova residenza da parte di un ente diverso potesse incidere sulla posizione dell'agente della riscossione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per totale mancanza di illustrazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dagli attori contro fermo e atti presupposti
richiamato dagli attori come ulteriore qualificazione della domanda relativa alla sanzione amministrativa
la Corte considera non specificamente censurata e, in concreto, non supera la ratio della doppia conforme; il tribunale aveva ritenuto valida la notifica eseguita ai sensi di questa norma
ritenuto dal tribunale irrilevante per la legittimità del fermo, perché propedeutico all'esecuzione forzata e non all'iscrizione del fermo amministrativo
ritenuto dal tribunale non più applicabile nella versione che richiedeva la notifica dell'iscrizione del fermo, essendo tale adempimento non più previsto nel testo ratione temporis
invocato per denunciare la violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto privo di adeguata illustrazione
richiamato dalla Corte per qualificare l'inammissibilità del motivo per totale mancanza di sviluppo argomentativo
menzionato per la proposta di definizione accelerata del ricorso per asserita inammissibilità
fondamento della condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità
esclusa la condanna aggravata, perché il ricorso è stato rigettato/inammissibile per ragioni diverse da quelle della proposta ex art. 380 bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014
richiamata sul requisito della decisività del fatto omesso ai fini del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la circostanza dedotta sia già stata sostanzialmente esaminata dai giudici di merito in una doppia decisione conforme.
- Perché l'omesso esame di un fatto possa condurre alla cassazione, il ricorrente deve indicare in modo concreto e autosufficiente perché quel fatto sarebbe decisivo, ossia quale diverso esito della causa sarebbe derivato dalla sua considerazione.
- La denuncia di violazione di legge non può limitarsi a un richiamo meramente assertivo delle norme asseritamente violate, ma deve essere assistita da un'adeguata e specifica illustrazione delle ragioni della censura.
- Nella notifica ex art. 140 c.p.c. rileva la verifica effettuata sulla base delle risultanze pubbliche disponibili al momento della notifica; non è configurabile, in assenza di specifiche deduzioni, un obbligo dell'agente notificatore di svolgere investigazioni ulteriori rispetto ai registri pubblici consultabili.
- L'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50 d.P.R. 602/1973 è atto propedeutico all'esecuzione forzata e non condiziona, di per sé, la legittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo.
- L'omissione della notifica dell'iscrizione del fermo non è causa di illegittimità quando, alla luce del regime normativo applicabile ratione temporis, tale adempimento non sia più richiesto.
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