Cassazione Civile, Ordinanza n. 24903/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica nei confronti di una società utente, fondato su fatture emesse a seguito dell’accertamento della manomissione del contatore elettrico dell’utente. L’utente propose opposizione e il Tribunale revocò il decreto, ritenendo prescritta la pretesa. In appello, però, la società fornitrice ottenne la riforma della decisione e la condanna dell’utente al pagamento dell’importo fatturato, oltre interessi e spese. Nel ricorso per cassazione la società utente dedusse: 1) violazione dell’art. 2941, n. 8, c.c. e dell’art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che non vi fosse occultamento doloso del debito né disponibilità esclusiva del contatore, anche alla luce di un decreto di archiviazione penale nei confronti del legale rappresentante e di una nota successiva della polizia municipale che indicava il contatore come collocato fuori dall’area in concessione; 2) violazione delle norme sugli obblighi del custode e degli artt. 2051 e 2043 c.c., contestando che il contatore fosse nella sfera di custodia dell’utente perché ubicato in area accessibile a tutti; 3) indeterminatezza della prova documentale e del periodo di decorrenza dei consumi da ricostruire, con richiesta di limitare il ricalcolo al solo mese di rilevazione dell’irregolarità secondo la disciplina regolatoria richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la produzione documentale nuova effettuata in cassazione, perché diretta a sostenere il merito della controversia e non i profili di ammissibilità del ricorso. Ha poi respinto i primi due motivi, affermando che, nel servizio di somministrazione di energia elettrica, l’utente ha un obbligo di vigilanza e custodia sul contatore e risponde delle manomissioni volte a occultare i consumi, a prescindere da chi le abbia materialmente eseguite e dalla collocazione del misuratore nell’area di pertinenza dell’utente. Ha inoltre escluso che il decreto di archiviazione penale relativo al legale rappresentante potesse precludere una diversa valutazione in sede civile, trattandosi di un provvedimento privo di efficacia di giudicato nel giudizio civile e comunque riferito a una persona fisica, non alla responsabilità della società. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitava a riproporre questioni di merito già esaminate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione della prescrizione opera quando il debitore occulta dolosamente il debito; nel caso concreto la manomissione del contatore è stata ricondotta a un occultamento doloso dei consumi.
Richiamato come termine di prescrizione della pretesa di pagamento dei consumi periodici di energia elettrica.
Invocato dalla ricorrente per contestare gli obblighi di custodia; la Corte ha ritenuto comunque sussistente in capo all’utente un obbligo di vigilanza e custodia sul contatore.
Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
In cassazione è ammessa la produzione di documenti nuovi solo nei casi tassativi previsti; non è consentita se destinata a provare il merito della pretesa.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le difese di merito.
Il decreto di archiviazione penale è richiamato come provvedimento privo di efficacia preclusiva nel giudizio civile.
Indicato come rimedio eventualmente esperibile se emergono documenti nuovi decisivi rinvenuti dopo i termini, mediante revocazione straordinaria.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di somministrazione di energia elettrica, l’utente ha un obbligo di vigilanza e custodia sul contatore del somministrante; la manomissione dell’apparecchio finalizzata a occultare i consumi può giustificare l’applicazione della sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito.
- Ai fini della responsabilità civile e del recupero dei consumi non rileva che la manomissione sia stata materialmente eseguita da un soggetto diverso dall’utente, né che il misuratore sia collocato fuori dall’area di pertinenza, se la condotta è comunque riferibile alla sfera di controllo dell’utente.
- Il decreto di archiviazione penale emesso nei confronti di una persona fisica non fa stato nel giudizio civile e non impedisce al giudice civile di qualificare diversamente i medesimi fatti e di accertare la responsabilità della società.
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili documenti nuovi destinati a sostenere il merito della pretesa; tali documenti, se decisivi e sopravvenuti, possono rilevare solo nei limiti della revocazione straordinaria.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni di merito già valutate dal giudice di appello.
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