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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24851/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2005 nei confronti della società e del socio, con recupero di maggiori imposte (Irpef, Iva e Irap). La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dei contribuenti, osservando che erano state riproposte le stesse doglianze di primo grado, che il metodo di accertamento era legittimo ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e che la contabilità era inattendibile, anche perché risultava un incasso di euro 99.704,71 nella sola giornata del 31 dicembre 2005. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducono quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa concisa esposizione dello svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c.; 2) nullità per assoluta assenza di motivazione; 3) omesso esame delle censure formulate in appello; 4) vizio di motivazione e di congruità/coerenza perché il giudice d’appello non avrebbe valutato difese e prove offerte. In sostanza, le doglianze mirano a contestare la sufficienza della motivazione e la valutazione del materiale probatorio, sostenendo che il reddito sarebbe stato "inventato" dall’Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ritiene il ricorso complessivamente infondato e, prima ancora, inammissibile nella parte in cui pretende una rivalutazione del merito e delle prove. Richiama il principio per cui, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa/incomprensibile). Nel caso concreto la sentenza impugnata indica l’oggetto della lite, l’esito del primo grado e le richieste in appello, e contiene una motivazione, sia pure succinta, che consente di comprendere la decisione: riproposizione di doglianze già disattese, assenza di nuovi elementi, legittimità del metodo di accertamento e inattendibilità del movimento di cassa del 31 dicembre 2005. La Corte afferma inoltre che non è richiesto al giudice di merito di confutare espressamente ogni singola tesi o prova non accolta. Il ricorso è quindi rigettato; i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte distingue tra nullità della sentenza e vizio motivazionale, precisando che il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al minimo costituzionale e non consente la rivalutazione del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se manca la concisa esposizione dello svolgimento del processo o la motivazione in termini tali da impedirne l’intellegibilità; una esposizione succinta ma comprensibile è sufficiente.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base della legittimità del metodo di accertamento utilizzato dall’Amministrazione finanziaria.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    ha riformulato l’art. 360, n. 5, c.p.c., determinando il ridimensionamento del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l’interpretazione della norma processuale secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente che la parte soccombente ritenga la motivazione troppo sintetica o non condivisibile.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente tutte le allegazioni e tutte le prove dedotte dalla parte soccombente, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi e renda intellegibile il percorso logico della decisione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure apparentemente formulate come violazioni di legge o nullità in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio e del merito della controversia.
  • Ai fini dell’art. 132 c.p.c. la concisa esposizione dei fatti di causa è sufficiente quando consente comunque di comprendere l’oggetto del giudizio, l’esito dei gradi precedenti e le richieste delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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