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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24160/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale di somme liquidate nel 2000 a titolo di prestazione di previdenza integrativa aziendale (originariamente PIA Enel, poi confluita in Fondenel) in favore di un soggetto iscritto al fondo prima del 1993. L'erede del beneficiario aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta, sostenendo che l'intera somma dovesse essere tassata al 12,5% come reddito di capitale, o in subordine che tale aliquota si applicasse almeno alla parte qualificabile come rendimento. La CTR aveva accolto l'appello limitatamente alla tesi subordinata, riconoscendo il diritto al rimborso per la sola quota di rendimento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità/motivazione insufficiente della sentenza perché non chiariva a quale dei conteggi prodotti si riferisse; 2) violazione delle norme fiscali sul regime applicabile alle prestazioni dei fondi pensione e sull'art. 6 l. 482/1985, per avere riconosciuto un rendimento senza verificare la natura del rapporto e la prova di investimenti sul mercato; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere invertito o comunque mal ripartito l'onere probatorio sulla sussistenza del rendimento; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura del rapporto previdenziale, ai criteri di liquidazione e all'esistenza di una posizione individuale incrementata da investimenti. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo ma fondati il secondo, il terzo e il quarto, chiarendo che l'aliquota del 12,5% si applica solo al rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, non potendo bastare un calcolo matematico o attuariale che esprima la redditività complessiva del patrimonio dell'ente. Poiché dal prospetto prodotto non emergeva una prova idonea dell'effettivo investimento del capitale accantonato nel mercato di riferimento, il ricorso dell'erede è stato rigettato nel merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, negando il rimborso richiesto. La Corte ha affermato che le somme provenienti dal Fondo PIA sono soggette a tassazione separata ex artt. 16 e 17 d.P.R. 917/1986, non essendo stata provata la parte di esse costituente rendimento netto derivante da effettivi investimenti di mercato; non si applica quindi in concreto l'aliquota del 12,5% di cui all'art. 6 l. 482/1985. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente come parametro di motivazione della sentenza, ma il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della CTR, pur sintetica, è stata ritenuta esistente e comprensibile.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per denunciare il vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la nullità per difetto assoluto di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato in relazione alla motivazione della decisione di merito; la Corte ha ritenuto che una motivazione, seppur non condivisibile, fosse presente.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    Norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario richiamata nei motivi di impugnazione.

  • art. 13, comma 9, d.lgs. 124/1993

    Richiamato per delimitare il regime delle prestazioni di previdenza complementare e il rilievo dell'epoca di iscrizione al fondo.

  • art. 1, comma 5, d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997

    Richiamato dall'Agenzia tra le norme sul regime fiscale dei fondi pensione, ma il nodo decisivo è stato individuato nella prova del rendimento effettivo.

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 917/1986

    Applicati alla sorte capitale della prestazione maturata da soggetti iscritti ante 1993 per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, come tassazione separata.

  • art. 42 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla contribuente come base alternativa della propria pretesa; la Corte ha escluso l'applicabilità della tassazione agevolata sull'intera somma.

  • art. 6 l. 482/1985

    Si applica, per i vecchi iscritti, solo alla parte della prestazione che rappresenta rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, e non alla mera differenza matematica tra capitale corrisposto e contributi versati.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la quota del capitale corrispondente a rendimento frutto di investimenti sui mercati di riferimento grava sul contribuente che chiede il rimborso.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito, senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Per le prestazioni di previdenza complementare erogate in capitale a soggetti iscritti prima del d.lgs. n. 124/1993, il regime fiscale va distinto tra sorte capitale e rendimento netto: la tassazione separata riguarda la prima, mentre l'aliquota del 12,5% si applica solo al rendimento effettivamente maturato per investimento del capitale accantonato.
  • Il rendimento fiscalmente agevolato non coincide con qualsiasi differenza positiva tra capitale lordo erogato e contributi versati, ma richiede la prova dell'effettivo impiego degli accantonamenti in investimenti di mercato e della riferibilità di tale incremento alla posizione individuale del beneficiario.
  • Nei giudizi di rimborso tributario spetta al contribuente dimostrare i presupposti del trattamento fiscale più favorevole invocato, inclusa la quota di prestazione riconducibile a rendimento di capitale; non basta un prospetto contabile privo di indicazione dei criteri di calcolo e dell'investimento sottostante.
  • La mera esistenza di un calcolo attuariale o della redditività complessiva del patrimonio dell'ente non è sufficiente a provare un rendimento da investimento del capitale accantonato ai fini dell'applicazione dell'art. 6 l. n. 482/1985.
  • Se la sentenza di merito, pur sintetica, consente di comprendere la ratio decisoria e l'applicazione di criteri giuridici riconoscibili, non ricorre il vizio di motivazione apparente o insufficiente tale da comportarne la nullità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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