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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 1301 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 99/01/08, depositata il 15 ottobre 2008, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pescara n. 350/01/2005, confermativa dell’avviso di accertamento ICI per il 2001. Ha dedotto: (1) l’inesistenza della notifica dell’avviso, spedito in busta chiusa senza relata; (2)-(3) l’illegittimità dell’accertamento basato sui valori delle aree edificabili stabiliti da deliberazione comunale, non allegata e, secondo il ricorrente, non applicabile all’anno 2001; (4) la violazione dell’onere della prova, poiché il Comune aveva determinato il valore dei terreni richiamando la deliberazione senza allegarla; (5) l’omessa valutazione della perizia giurata che indicava un valore inferiore, tenuto conto dello stato, dell’ubicazione e dei vincoli urbanistici dei terreni; (6) la mancata disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; (7) l’omessa pronuncia sulle contestazioni relative alla motivazione delle sanzioni, ai presupposti oggettivi e soggettivi e alla continuazione. Il Comune si è costituito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi: l’eventuale nullità della notifica, non inesistente perché l’atto era comunque pervenuto al contribuente, è stata sanata dalla proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 156 c.p.c.; inoltre, la deliberazione comunale sui valori venali delle aree edificabili, pubblicata secondo legge e giuridicamente conoscibile, non doveva essere allegata all’avviso. Ha accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR aveva dato atto della perizia tecnica giurata, ma non aveva esaminato le sue circostanziate deduzioni sullo stato dei terreni, sulla zona degradata e sui limiti all’edificazione: il giudice deve spiegare perché disattende elementi peritali specifici. Il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti; il settimo non è menzionato nella statuizione finale. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non sono indicati importi dell’imposta o delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La eventuale dedotta nullità (non trattandosi di inesistenza, essendo stato comunque notificato l'atto al contribuente,) della notifica degli avvisi di accertamento, risulta, comunque, sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. applicabile al giudizio tributario, dalla rituale proposizione del ricorso da parte del contribuente.

    Nel caso deciso, la notifica viziata ma comunque eseguita non è inesistente; la proposizione rituale del ricorso da parte del destinatario sana la nullità.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), "l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le Delib. o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione".

    L’obbligo di allegare o riprodurre nell’atto impositivo gli atti richiamati riguarda quelli necessari a rendere comprensibili le ragioni, anche fattuali, dell’accertamento. Non si estende agli atti normativi o regolamentari comunali legalmente pubblicati e quindi giuridicamente conoscibili.

  • Art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 446 del 1997

    La questione concerne la legittimità dell'avviso di accertamento ai fini ICI al quale non risulti allegata la Delib. comunale di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g) di determinazione dei valori venali minimi dei terreni edificabili per zone omogenee.

    La disposizione è richiamata in relazione alla determinazione comunale dei valori venali minimi delle aree edificabili per zone omogenee. La deliberazione, se regolarmente pubblicata, non deve essere allegata all’avviso per il solo fatto di esservi richiamata.

  • Art. 2697 c.c. e art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992

    La CTR non ha esaminato i rilievi contenuti nella perizia di parte. La mancata valutazione da parte del giudice delle argomentazioni della perizia tecnica giurata, essendo precise e circostanziate, configurano il vizio motivazione denunciato.

    La Corte ha accolto il motivo riferito all’onere probatorio e alla determinazione del valore perché il giudice di merito non aveva valutato le specifiche risultanze della perizia. Il passaggio non formula una regola autonoma sull’art. 2697 c.c. o sull’art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ma richiede che le deduzioni tecniche puntuali sul valore siano esaminate e che il loro eventuale rigetto sia motivato.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Sono le disposizioni processuali indicate per i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha accolto la censura di vizio motivazionale relativa alla mancata valutazione della perizia; ha rigettato i primi tre motivi e assorbito il quinto e il sesto.

Massime di principio

  • La notifica affetta da nullità, ma non inesistente perché l’atto è comunque giunto al destinatario, può essere sanata dalla proposizione rituale del ricorso; la sanatoria non equivale però a convalidare una notifica materialmente inesistente.
  • Un atto comunale di contenuto normativo o regolamentare, come una deliberazione sui valori delle aree edificabili, non deve essere necessariamente allegato all’avviso di accertamento quando sia stato regolarmente pubblicato e sia quindi legalmente conoscibile. Restano da allegare gli atti necessari a comprendere le ragioni concrete dell’accertamento.
  • La determinazione del valore di un terreno edificabile può richiedere la valutazione delle sue caratteristiche effettive e dei limiti urbanistici che incidono sulla possibilità di costruire e sul valore venale; valori comunali generali non esonerano il giudice dall’esaminare contestazioni specifiche.
  • Quando una perizia di parte presenta rilievi precisi e circostanziati, il giudice deve valutarli e spiegare perché li accoglie o li disattende. Il semplice mancato confronto con tali argomentazioni può determinare un vizio di motivazione e la cassazione con rinvio.

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