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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 1276 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originava dalla vendita, stipulata il 25 marzo 1997, di un immobile per il valore dichiarato di lire 132.000.000, con richiesta di applicare il criterio automatico basato sulla rendita catastale. L’Ufficio rettificò il valore a lire 342.634.320 e liquidò le maggiori imposte. I contribuenti impugnarono gli avvisi; la CTP di Crotone accolse le loro domande e la CTR della Calabria, con sentenza n. 15/8/08 depositata il 21 gennaio 2009, confermò l’esito, rilevando la mancata previa notifica della rendita catastale e dell’avviso di accertamento. L’Agenzia propose ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la Corte non lo ha esaminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia. Benché fosse stata disposta la rinnovazione della notifica a S.A., necessaria per integrare il contraddittorio, nel fascicolo non risultava depositata la prova della rituale ricezione della notifica; la mancata prova ha impedito di verificare l’avvenuta integrazione del contraddittorio e ha precluso l’esame del motivo di ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.

Massime di principio

  • Quando una parte è litisconsorte processuale necessaria, il giudizio deve svolgersi con la sua partecipazione: se il giudice dispone la rinnovazione della notifica per integrare il contraddittorio, occorre darne prova rituale.
  • La prova della notificazione va prodotta nel fascicolo in modo che il giudice possa verificarne la regolarità; la sola affermazione di aver eseguito la notifica non è sufficiente. Se tale prova manca, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • La pronuncia non decide se fossero dovute le maggiori imposte né se fosse necessaria la previa notifica della rendita catastale e dell’avviso di accertamento: tali questioni restano fuori dall’esame della Cassazione.

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