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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 1293 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società contro gli avvisi IVA per gli anni 1999-2001. Sosteneva che i diritti d’imbarco, dovuti dal vettore al gestore aeroportuale e addebitati in rivalsa al passeggero, concorressero a formare il corrispettivo del trasporto aereo e quindi la base imponibile IVA; la loro qualificazione come tributo non escludeva l’imposizione nel distinto rapporto tra compagnia e passeggero. La società eccepiva inoltre che il giudicato relativo al 2002 dovesse estendersi agli altri anni.

La decisione

La Cassazione ha rilevato che il ricorso dell’Agenzia riguardava solo gli avvisi per il 1999, 2000 e 2001: per il 2002 si era quindi formato il giudicato, senza che questo vincolasse le annualità diverse, considerata l’esigenza di effettività del diritto UE in materia IVA. Ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR limitatamente al 1999-2001 e, non occorrendo ulteriori accertamenti, deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società per tali annualità. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la novità della questione. Nessun importo è indicato. Decisione pronunciata il 1° dicembre 2014 e depositata il 26 gennaio 2015.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 13 e 9, comma 1, n. 6

    i diritti di imbarco vanno inclusi nella relativa base imponibile, atteso che, indipendentemente dalla portata retroattiva del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 , il loro costo, necessariamente sostenuto dalle compagnie per la prestazione di quel servizio, e dalle stesse addebitato, in via di rivalsa, ai passeggeri, va ad integrare il prezzo del biglietto dai medesimi pagato.

    I diritti d’imbarco che la compagnia sostiene per rendere il trasporto e riaddebita al passeggero in rivalsa integrano il prezzo del biglietto e rientrano nella base imponibile IVA del servizio di trasporto aereo.

  • D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39-bis, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222

    i diritti di imbarco vanno inclusi nella relativa base imponibile, atteso che, indipendentemente dalla portata retroattiva del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 , il loro costo, necessariamente sostenuto dalle compagnie per la prestazione di quel servizio, e dalle stesse addebitato, in via di rivalsa, ai passeggeri, va ad integrare il prezzo del biglietto dai medesimi pagato.

    L’inclusione dei diritti d’imbarco nella base imponibile discende dal fatto che essi integrano il prezzo del trasporto; la decisione precisa che il principio vale indipendentemente dalla portata retroattiva attribuibile all’art. 39-bis.

  • Direttiva 77/388/CEE e Direttiva 2006/112/CE

    Il diritto eurounitario osta quindi all'applicazione di una norma come l'art. 2909 c.c. in una causa vertente sull'IVA concernente un'annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto ciò potrebbe determinare una violazione del principio di effettività del diritto eurounitario.

    In materia IVA il giudicato relativo a un’annualità non può estendersi automaticamente a un’altra annualità ancora priva di decisione definitiva, se tale estensione rischia di impedire l’effettiva applicazione delle norme UE.

  • Codice civile, art. 2909

    Il diritto eurounitario osta quindi all'applicazione di una norma come l'art. 2909 c.c. in una causa vertente sull'IVA concernente un'annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto ciò potrebbe determinare una violazione del principio di effettività del diritto eurounitario.

    L’efficacia vincolante del giudicato non si proietta su diverse annualità IVA ancora sub iudice quando ciò ostacolerebbe l’effettività del diritto UE.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    È la disposizione processuale indicata per il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Le somme per diritti d’imbarco sostenute dalla compagnia aerea per effettuare il trasporto e riaddebitate al passeggero in rivalsa concorrono alla base imponibile IVA del biglietto, perché ne integrano il prezzo.
  • La qualificazione della somma come tributo nel rapporto con il gestore aeroportuale non esclude, di per sé, che il riaddebito al passeggero costituisca parte del corrispettivo imponibile nel distinto rapporto di trasporto.
  • In materia IVA, il giudicato riferito a una specifica annualità non vincola automaticamente le controversie relative ad altri periodi d’imposta non ancora definiti, se tale estensione contrasta con l’effettività del diritto UE.
  • La Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la decisione impugnata quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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