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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 1284 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’accertamento, notificato il 23 dicembre 2003 per l’anno d’imposta 1998 sulla base dei PVC del 28 giugno 2002 e del 23 febbraio 2004, contestava ricavi non dichiarati, costi relativi a operazioni fittizie e costi non documentati o non di competenza, rideterminando reddito d’impresa, IVA e IRAP. La società aveva ottenuto dalla CTP di Ancona l’annullamento dell’accertamento perché riteneva valido il condono; la CTR delle Marche aveva confermato, considerando sanati i rilievi tramite le definizioni previste dalla L. 289/2002. In Cassazione l’Agenzia ha proposto quattro motivi, denunciando l’insufficienza della motivazione sulla congruità dei pagamenti, la violazione degli artt. 15 e 9 della L. 289/2002 e l’errata attribuzione all’Ufficio dell’onere di provare l’invalidità del condono. La contribuente ha eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso per asserita irregolarità della notificazione.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente: il ricorso era tempestivo perché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; era inoltre correttamente notificato al domicilio eletto e, comunque, la costituzione della contribuente aveva sanato eventuali irregolarità. Ha accolto congiuntamente i quattro motivi dell’Agenzia: la CTR aveva affermato genericamente che il condono fosse completo, senza confrontare in modo verificabile i versamenti con i risultati del PVC e con le difformità indicate dall’Ufficio; inoltre aveva posto erroneamente sull’Agenzia l’onere di contestare e provare l’invalidità della definizione, mentre spetta al contribuente dimostrare i presupposti del condono. La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della CTR delle Marche, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso definitivamente se il condono fosse perfezionato: la verifica è rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 149 c.p.c. e art. 4, comma 3, della L. 20 novembre 1982, n. 890

    In tema di notificazioni di atti giudiziari, ed alla stregua della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 447 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - opera nell'ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato.

    Per verificare la tempestività, la notificazione si considera perfezionata per chi la richiede quando l’atto è consegnato all’ufficiale giudiziario, non quando viene ricevuto dal destinatario.

  • Art. 170 c.p.c.

    considerata dunque l'elezione di domicilio della contribuente ex art. 170 c.p.c. , non sussistevano i presupposti per la notifica alla parte personalmente ed il ricorso è stato correttamente notificato presso il domiciliatario nel termine di cui all'art. 327 c.p.c..

    In presenza di domicilio eletto nel giudizio di merito, la notificazione del ricorso al domiciliatario è corretta e non occorre notificare personalmente alla parte nei termini indicati dalla decisione.

  • Art. 330 c.p.c.

    Secondo la prospettazione della resistente, essendo decorso un termine superiore ad un anno dalla data di pubblicazione della sentenza della CTR, il ricorso ai sensi dell'art. 330 c.p.c. , avrebbe dovuto essere notificato presso la sede della società e non anche presso il domiciliatario.

    La Corte respinge l’eccezione fondata sull’art. 330 c.p.c., precisando che il riferimento al termine annuale comprende il periodo feriale e che, considerata l’elezione di domicilio, la notifica al domiciliatario era corretta.

  • Art. 327 c.p.c.

    considerata dunque l'elezione di domicilio della contribuente ex art. 170 c.p.c. , non sussistevano i presupposti per la notifica alla parte personalmente ed il ricorso è stato correttamente notificato presso il domiciliatario nel termine di cui all'art. 327 c.p.c..

    Il ricorso è stato notificato al domiciliatario entro il termine di impugnazione ritenuto applicabile; l’eccezione di tardività non poteva quindi essere accolta.

  • Art. 156, comma 2, c.p.c.

    la costituzione della parte destinataria dell'atto, a mezzo del controricorso, sana l'eventuale nullità, secondo la regola generale dettata dall'art. 156 c.p.c. , comma 2, applicabile anche al giudizio di legittimità.

    La costituzione della parte destinataria sana con efficacia ex tunc l’eventuale nullità della notificazione, e tale regola vale anche nel giudizio di Cassazione.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    È il parametro processuale indicato per la censura di insufficiente motivazione sulla congruità dei versamenti. La Corte accoglie la censura perché la motivazione della CTR non consente di ricostruire il confronto tra gli importi contestati e quelli pagati.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale indicato per le censure di violazione o falsa applicazione delle norme sul condono e dell’art. 2697 c.c.; le censure sono accolte per l’erronea valutazione del perfezionamento e dell’onere probatorio.

  • Art. 15, commi 4 e 4, della L. 27 dicembre 2002, n. 289

    In forza della chiara disposizione della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 4, peraltro, non appare configurabile alcun margine di discrezionalità, posto che la definizione del condono si perfeziona mediante il pagamento di un importo determinato sulla base dei "risultati" del pvc.

    La definizione collegata ai rilievi del PVC richiede il pagamento dell’importo calcolato secondo la disciplina applicabile e sulla base dei risultati del verbale. Il giudice deve quindi verificare concretamente la corrispondenza tra tali risultati e i versamenti, senza presumere l’integrale sanatoria.

  • Art. 9 della L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La CTR ha infatti annullato l'avviso di accertamento in forza dell'effetto estintivo derivante dal perfezionamento del condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, affermando l'avvenuta definizione dei rilievi di cui al pvc del 28.6.2002 e dunque la sussistenza del presupposto di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, nonostante emergessero rilevanti difformità tra i versamenti effettuati dalla contribuente e gli importi esposti nel p.v. di constatazione.

    L’effetto estintivo del condono tombale può operare solo se la definizione risulta perfezionata; la presenza di difformità tra versamenti e rilievi del PVC impone un accertamento effettivo, non una conclusione generica.

  • Art. 2697 c.c.

    La CTR, inoltre, ha erroneamente posto a carico dell'Agenzia l'onere di effettuare una precisa e motivata contestazione dei dati oggetto della procedura di sanatoria, dovendo al contrario ritenersi, secondo quanto già affermato da questa Corte, che, in conformità ai principi generali in materia di prova, è onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti della fattispecie estintiva dell'obbligazione tributaria costituita dal condono tombale (Cass. 5846/2012).

    È il contribuente che invoca il condono a dover provare che ne ricorrono i presupposti e che i pagamenti richiesti sono stati effettuati in misura corretta; l’Ufficio non deve dimostrare in via preliminare l’invalidità della sanatoria.

Massime di principio

  • Chi invoca una definizione agevolata o un condono come causa di estinzione del debito tributario deve provare il perfezionamento della procedura, inclusi i pagamenti richiesti e la loro corretta quantificazione.
  • Quando la disciplina lega il pagamento ai risultati di un PVC, occorre confrontare analiticamente i dati del verbale con gli importi versati. Una motivazione che dichiari genericamente sanati i rilievi non è sufficiente se l’Ufficio ha evidenziato specifiche difformità.
  • La notificazione di un’impugnazione soggetta a termine è tempestiva, per il notificante, se l’atto è affidato all’ufficiale giudiziario entro il termine; la data di ricezione del destinatario non è determinante per tale verifica.
  • La costituzione in giudizio del destinatario può sanare con efficacia retroattiva la nullità della notificazione, anche nel giudizio di legittimità.
  • La Cassazione ha cassato con rinvio senza stabilire che il condono fosse definitivamente invalido: in una controversia analoga, il giudice del rinvio deve verificare concretamente i presupposti e i pagamenti prima di riconoscere l’effetto estintivo.

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