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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 1277 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento per imposte relative alla vendita, registrata a Pisa il 27 luglio 1992, di un terreno edificabile. Il valore dichiarato era di 315.033.000 lire; l’Ufficio lo aveva rettificato. Nei distinti contenziosi, il valore era divenuto definitivo in 350.000.000 lire per la società acquirente e in 472.278.000 lire per le venditrici. L’acquirente aveva pagato l’imposta di registro calcolata sul valore di 350.000.000 lire; la cartella notificata alle venditrici comprendeva l’Invim e l’imposta di registro, al netto di quanto già versato dall’acquirente. La CTP di Pisa aveva annullato la cartella limitatamente all’imposta complementare di registro e respinto il ricorso nel resto; la CTR Toscana aveva confermato tale esito. Le venditrici hanno sostenuto che anche l’Invim dovesse essere ricalcolata sul valore più basso definito per l’acquirente. L’Agenzia, con tre motivi, ha denunciato motivazione apparente e contraddittoria e violazione delle norme sulla solidarietà tributaria, sostenendo che il pagamento dell’acquirente non liberasse le venditrici dall’imposta di registro dovuta sul valore definitivamente accertato nei loro confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha respinto la tesi delle venditrici sull’Invim: poiché nei loro confronti si era formato un autonomo giudicato sul valore di 472.278.000 lire, non potevano avvalersi del valore inferiore definito per l’acquirente. Ha respinto anche il ricorso dell’Agenzia: il pagamento dell’imposta di registro da parte dell’acquirente, debitore effettivo, ha estinto l’obbligazione tributaria anche nei confronti delle venditrici, coobbligate solidali, ai sensi dell’art. 1292 c.c.; non si trattava di estensione del giudicato favorevole ai sensi dell’art. 1306 c.c. La motivazione della CTR, pur sintetica, non era apparente perché permetteva di individuare la ragione della decisione; è stato quindi respinto anche il motivo sulla motivazione e quello subordinato di contraddittorietà. Confermata la decisione impugnata; spese del giudizio di cassazione compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, comma 2

    Entrambi i motivi postulano, infatti, nelle prospettive opposte delineate, che la sentenza impugnata avrebbe fatto erronea applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 2, in forza del quale la determinazione della base imponibile dell'Invim è parametrata all'imposta di registro.

    La base imponibile Invim è parametrata a quella dell’imposta di registro. Tuttavia, per le venditrici rileva il valore definitivamente accertato nei loro confronti: il giudicato autonomo non consente di sostituirvi il valore inferiore stabilito nel distinto contenzioso dell’acquirente.

  • Codice civile, art. 1306

    In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato d'imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., opera, come riflesso dell'unicità dell'accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia formato un giudicato contrario sul medesimo punto.

    Il coobbligato può invocare il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato soltanto se sul medesimo punto non si è già formato un giudicato contrario nei suoi confronti. Nel caso deciso, l’autonomo giudicato sul valore accertato per le venditrici impediva loro di beneficiare del valore definito per l’acquirente.

  • Codice civile, art. 1292

    Sicchè la locuzione "definizione del contenzioso", adoperata dalla sentenza impugnata, va interpretata, alla stregua dell'esame complessivo della decisione della CTR, nel senso che l'applicabilità del minor valore anche nei confronti delle venditori, ai fini dell'imposta di registro, non passi attraverso la mediazione del disposto dell'art. 1306 c.c., come ipotizzato dall'Amministrazione ricorrente, ma sia frutto dell'estinzione dell'obbligazione tributaria relativa all'imposta di registro (e non del solo debito d'imposta dell'acquirente come dedotto in ricorso dall'Amministrazione), in forza del disposto dell'art. 1292 c.c., determinando, infatti, l'avvenuto pagamento da parte del debitore effettivo d'imposta, l'acquirente, l'estinzione ipso iure del debito anche nei confronti dei coobbligati in via solidale.

    Il pagamento dell’imposta di registro da parte dell’acquirente, quale debitore effettivo, estingue l’obbligazione tributaria anche nei confronti dei coobbligati solidali. Questo effetto estintivo è distinto dall’estensione del giudicato prevista dall’art. 1306 c.c.

  • Codice di procedura civile, art. 371

    Il ricorso dell'Amministrazione, spedito lo stesso giorno nel quale le controparti hanno proposto la loro separata impugnazione, ma ricevuto dai destinatari in epoca successiva, si con verte in ricorso incidentale, da intendersi tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371 c.p.c.

    Quando l’impugnazione dell’altra parte è stata proposta e ricevuta prima, il ricorso successivo dell’Amministrazione si converte in ricorso incidentale e può essere tempestivo se rispetta il termine previsto dall’art. 371 c.p.c.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Nella fattispecie in esame - nella per quanto sicuramente scarna proposizione adoperata, come sopra testualmente riportata - è invece ravvisabile una pur minima valenza contenutistica sotto il profilo motivazionale, atteso che la CTR mostra di ritenere idonea, ai fini della conferma dell'illegittimità dell'imposta di registro richiesta dall'Ufficio sulla differenza tra il maggior valore dell'immobile accertato nei confronti delle venditrice, "la definizione del contenzioso da parte della Società acquirente che libera la parte venditrice dalla quota parte dell'importo riguardante l'imposta complementare di registro".

    La motivazione non è apparente quando, benché concisa, consente di comprendere la ragione della decisione. La sua nullità ricorre invece se le argomentazioni non rivelano la ratio decidendi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4

    Nella fattispecie in esame - nella per quanto sicuramente scarna proposizione adoperata, come sopra testualmente riportata - è invece ravvisabile una pur minima valenza contenutistica sotto il profilo motivazionale, atteso che la CTR mostra di ritenere idonea, ai fini della conferma dell'illegittimità dell'imposta di registro richiesta dall'Ufficio sulla differenza tra il maggior valore dell'immobile accertato nei confronti delle venditrice, "la definizione del contenzioso da parte della Società acquirente che libera la parte venditrice dalla quota parte dell'importo riguardante l'imposta complementare di registro".

    La censura di motivazione apparente è stata valutata alla luce delle disposizioni sul processo tributario e sui requisiti della sentenza; la decisione le considera rispettate perché la motivazione, pur scarna, rende riconoscibile la ragione del decisum.

Massime di principio

  • Nei rapporti di coobbligazione tributaria, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato non si estende automaticamente agli altri: è necessario che, per questi ultimi, non si sia formato un giudicato contrario sul medesimo punto.
  • Il pagamento integrale del tributo da parte del debitore effettivo estingue l’obbligazione anche verso i coobbligati solidali; tale effetto discende dall’estinzione del debito e non dall’estensione del giudicato.
  • Quando le parti hanno promosso autonomi giudizi e si sono formati accertamenti definitivi diversi, ciascun giudicato vincola la parte cui si riferisce; un valore definito per un soggetto non sostituisce quello definitivamente accertato per un altro, salvo che operi una specifica regola di estensione.
  • Una motivazione breve non è per ciò solo apparente: è sufficiente che consenta di individuare la ragione essenziale della decisione.

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