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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 1285 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per Irpeg, Irap e Iva relativo al 1999, fondato su due processi verbali della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva contestato sopravvenienze attive per lire 1.233.174.968, dovute alla differenza tra il debito verso fornitori iscritto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 e quello riportato alla riapertura dei conti nel 1999, nonché ricavi non contabilizzati per lire 578.857.012, sulla base di versamenti bancari non giustificati sui conti della società e dei soci. La CTP di Roma aveva annullato gli accertamenti e la CTR del Lazio, con sentenza n. 150/28/08, aveva confermato tale esito, ritenendo che la società avesse chiarito il proprio operato e che l’Ufficio non avesse prodotto elementi idonei a confutarne le spiegazioni. L’Agenzia ha censurato, con il primo motivo, l’insufficiente motivazione sulla differenza relativa ai fornitori, perché la CTR non aveva indicato quali documenti o chiarimenti della società giustificassero l’annullamento; con il secondo, la violazione degli artt. 32 e 39 del D.P.R. n. 600/1973, perché la CTR aveva omesso di applicare la presunzione legale sui movimenti bancari e di porre sulla contribuente l’onere della prova contraria. Entrambi i motivi sono stati accolti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Quanto alla differenza di lire 1.233.174.968 relativa al conto fornitori, ha giudicato generica e apodittica la motivazione della CTR: non erano indicati gli elementi documentali o indiziari ritenuti decisivi né le ragioni della loro rilevanza. Quanto ai versamenti bancari per lire 578.857.012, ha ritenuto errato non applicare la presunzione legale prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e addossare all’Ufficio l’onere di confutare le giustificazioni della società. Spetta invece al contribuente fornire una prova contraria concreta e riferita ai singoli movimenti; la giustificazione generale basata sull’Iva riscossa e versata è stata ritenuta insufficiente. La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata e la causa rinviata a un’altra sezione della stessa CTR per un nuovo esame delle risultanze istruttorie e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla debenza delle somme accertate.

Norme richiamate

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    La CTR si limita ad affermare che la società ha "documentato in parte e chiarito il proprio operato" e che l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto la documentazione che consentirebbe di confutare le allegazioni della parte resistente. Orbene, tali affermazioni risultano generiche ed apodittiche e non consentono in alcun modo di poter desumere l'iter logico della motivazione della sentenza impugnata e le ragioni che sorreggono la statuizione di annullamento dell'accertamento.

    La motivazione è insufficiente quando non consente di ricostruire l’iter logico della decisione e non individua gli elementi di fatto e di prova ritenuti rilevanti per giustificare la statuizione.

  • Art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Pertanto, il contribuente - e non già l'Amministrazione finanziaria - è tenuto a fornire prova contraria alle risultanze, che deve essere valutata dal giudice, non già in modo generico, ma in rapporto agli elementi risultanti dai conti correnti, per verificare, attraverso i riscontri possibili (date, importi, tipo di attività, soggetti coinvolti), se ed eventualmente a quali operazioni la documentazione fornita dal contribuente si riferisca, così da escludere dal calcolo dell'imponibile soltanto quanto risultante dai singoli movimenti bancari (Cass. 16650/2011).

    I movimenti bancari contestati sono assistiti da una presunzione legale relativa di riferibilità a operazioni imponibili. Il contribuente deve fornire una spiegazione contraria specifica per i singoli movimenti, che il giudice deve verificare considerando date, importi, attività e soggetti coinvolti; non basta una giustificazione generale.

  • Art. 39, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione è richiamata dall’Agenzia nel motivo relativo alla rettifica dei redditi, ma la motivazione della Corte fonda la regola applicata in concreto sulla presunzione bancaria e sull’inversione dell’onere probatorio previste dall’art. 32.

Massime di principio

  • Quando l’accertamento si fonda su versamenti o prelevamenti bancari, il contribuente deve contrastare la presunzione di imponibilità con prove concrete e riferite ai singoli movimenti; spiegazioni generiche o cumulative non sono sufficienti.
  • Il giudice deve valutare analiticamente la documentazione del contribuente, collegandola ai movimenti contestati e indicando quali fatti ritiene provati e perché. Non può annullare l’accertamento con formule generiche né trasferire all’Amministrazione l’onere di confutare indistintamente le spiegazioni del contribuente.
  • Se vi è una divergenza rilevante tra passività di bilancio e saldi riportati nell’esercizio successivo, la decisione deve esaminare gli elementi documentali o indiziari che giustificano la differenza; la mancata indicazione di tali elementi può rendere insufficiente la motivazione.
  • L’accoglimento del ricorso per cassazione e il rinvio non equivalgono a una conferma definitiva dell’accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare le prove secondo i principi indicati e decidere nuovamente anche sulle spese.

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