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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 1278 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva emesso un avviso di recupero di € 10.856,52, oltre sanzioni e interessi, contestando l’utilizzo nel 2006 del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000. Secondo l’Ufficio, l’investimento — acquisto di un terreno e successiva realizzazione di una tettoia per automezzi e di una cisterna interrata — era stato avviato dopo il 7 luglio 2002, quando era terminato il regime di fruizione automatica del credito. La società sosteneva invece che l’investimento fosse iniziato prima dell’8 luglio 2002 e invocava, a tal fine, un preliminare di acquisto recante un timbro postale del 19 giugno 2002. In cassazione ha denunciato, con il primo motivo, la violazione delle regole sull’onere della prova e, con il secondo, l’omessa valutazione complessiva dei documenti e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR della Puglia, che aveva confermato il recupero ritenendo il timbro postale insufficiente a provare la data del preliminare e, quindi, l’avvio tempestivo dell’investimento. La causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR della Puglia, che dovrà verificare se la scrittura privata formasse un corpo unico con il foglio timbrato e decidere applicando il principio sull’idoneità del timbro postale a conferire data certa; dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha deciso definitivamente se il credito fosse spettante.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    Ove si verifichi detta condizione grava quindi sulla parte che contesti la certezza della data di provare che la redazione del contenuto della scrittura sia avvenuto in un momento diverso.

    Quando il timbro postale attribuisce data certa alla scrittura perché questa forma un corpo unico con il foglio timbrato, chi contesta che il contenuto sia stato redatto in quella data deve provarne la redazione in un momento diverso.

  • Art. 8 della legge n. 388/2000

    La sentenza impugnata - che non si è attenuta al principio di diritto dinanzi ribadito, negando tout court che alla scrittura privata recante la data risultante dal timbro postale su di essa apposta potesse essere attribuita data certa nei confronti dei terzi, ritenendo di conseguenza non assolto l'onere probatorio addossato alla ricorrente di dimostrare quale data certa di avvio dell'investimento quella che, nel vigore della L. n. 388 del 2000, art. 8 anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 138 del 2002, art. 10, come poi convertito in legge, anteriore all'8 luglio 2002, consentisse l'automatica fruizione del credito d'imposta attribuito per investimenti in aree svantaggiate - va dunque cassata, restando assorbito l'ulteriore motivo di ricorso.

    La data di avvio dell’investimento rileva per stabilire se il credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate fosse fruibile automaticamente: nel caso esaminato, la data utile doveva essere anteriore all’8 luglio 2002. La Corte rinvia al giudice di merito l’accertamento concreto.

  • Art. 10 del decreto-legge n. 138/2002, convertito in legge

    La sentenza impugnata - che non si è attenuta al principio di diritto dinanzi ribadito, negando tout court che alla scrittura privata recante la data risultante dal timbro postale su di essa apposta potesse essere attribuita data certa nei confronti dei terzi, ritenendo di conseguenza non assolto l'onere probatorio addossato alla ricorrente di dimostrare quale data certa di avvio dell'investimento quella che, nel vigore della L. n. 388 del 2000, art. 8 anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 138 del 2002, art. 10, come poi convertito in legge, anteriore all'8 luglio 2002, consentisse l'automatica fruizione del credito d'imposta attribuito per investimenti in aree svantaggiate - va dunque cassata, restando assorbito l'ulteriore motivo di ricorso.

    La modifica normativa segna il passaggio dal regime automatico a quello autorizzativo del credito; perciò, ai fini della fruizione automatica, occorre accertare che l’investimento sia stato avviato prima dell’8 luglio 2002.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3, richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione è indicata come base processuale del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha accolto la censura relativa alla violazione dell’art. 2697 c.c.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c., richiamati dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

    La società li aveva invocati per contestare la valutazione delle prove documentali e il ricorso a nozioni di scienza privata; la Corte non ha esaminato questa censura, dichiarandola assorbita dopo l’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Una scrittura privata non autenticata può acquistare data certa verso i terzi tramite timbro postale, se documento e foglio timbrato formano un corpo unico; la sola presenza di un timbro non basta senza tale collegamento materiale.
  • Quando ricorrono le condizioni per attribuire data certa al documento, spetta a chi contesta quella data dimostrare che il contenuto fu redatto in un momento diverso.
  • Il giudice non può escludere in astratto l’efficacia probatoria del timbro postale né presumere che soltanto la registrazione possa conferire data certa: deve accertare se nel caso concreto sussistano le condizioni richieste.
  • La cassazione con rinvio per un accertamento fattuale non equivale al riconoscimento definitivo del diritto al credito: il giudice di rinvio deve verificare la prova e decidere nuovamente la controversia.

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