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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17586/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato ha agito davanti al Tribunale per ottenere il pagamento di compensi professionali per attività svolta in favore di un cliente in tre procedimenti distinti: un giudizio di cassazione e due giudizi dinanzi alla Corte d'appello di Roma in materia di lavoro. Il tribunale ha accolto solo in parte la domanda, liquidando compensi complessivi inferiori a quelli richiesti e ha compensato le spese. Il professionista ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. affidato a quattro motivi: 1) per il giudizio in Cassazione ha denunciato vizio di motivazione e violazione delle norme tariffarie, sostenendo che il giudice di merito avesse applicato uno scaglione errato e liquidato sotto i minimi; 2) ha censurato l'esclusione dei diritti relativi alla collazione/stampa di atti, assumendo che la documentazione era agli atti e che la notula non fosse stata specificamente contestata; 3) per la fase di rinvio ha dedotto falsa applicazione delle norme sul valore della causa e sulle tariffe, sostenendo che il giudizio di rinvio avesse ancora ad oggetto la nullità del termine e non soltanto il risarcimento del danno, nonché che il tribunale avesse liquidato meno di quanto posto a carico della soccombente nel giudizio di merito; 4) ha impugnato la compensazione integrale delle spese di lite, sostenendo che il convenuto fosse totalmente soccombente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario avverso l'ordinanza resa ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ma ha rigettato integralmente tutti i motivi. Ha affermato che la motivazione sul valore della causa in Cassazione non era mancante né apparente e che la liquidazione effettuata rispettava i minimi tariffari applicabili allo scaglione correttamente individuato. Ha inoltre confermato che, nei giudizi di liquidazione dei compensi professionali, la parcella è dichiarazione unilaterale del professionista e la contestazione del cliente, anche generica, impone al giudice di verificare la prova dell'attività e del quantum; l'avvocato non aveva correttamente prospettato un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per l'omesso esame di un fatto decisivo. Quanto al giudizio di rinvio, la Corte ha ritenuto corretto il criterio adottato dal tribunale: il rinvio era limitato alla domanda risarcitoria e il valore andava determinato sul decisum, cioè sull'importo delle tre mensilità riconosciute. Infine, la compensazione delle spese è stata reputata legittima perché sorretta da reciproca soccombenza, configurabile anche quando una domanda articolata in più capi sia accolta solo in misura ridotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Il provvedimento conclusivo del procedimento di liquidazione dei compensi professionali, pur espressamente indicato come non impugnabile, ha natura decisoria ed è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario è ammissibile avverso un provvedimento decisorio; il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 2233 c.c.

    La liquidazione del compenso professionale deve rispettare i criteri legali e tariffari applicabili, ma resta ferma la discrezionalità del giudice entro i limiti previsti.

  • art. 24 L. 794/1942

    Richiamata insieme alla disciplina tariffaria per la liquidazione dei compensi dell'avvocato.

  • art. 4 D.M. 127/2004

    Richiamato per la disciplina tariffaria applicabile al compenso professionale nel periodo considerato.

  • art. 5 D.M. 127/2004

    Richiamato per la disciplina tariffaria applicabile al compenso professionale nel periodo considerato.

  • art. 6 D.M. 127/2004

    Richiamato per la disciplina dei compensi professionali e dei relativi scaglioni tariffari.

  • D.M. 127/2004

    Applicabile alle attività professionali svolte prima dell'entrata in vigore del D.M. 140/2012.

  • D.M. 140/2012

    Non applicabile alle attività professionali svolte in epoca precedente alla sua entrata in vigore.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la questione attiene alla prova del compenso e non alla prescrizione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte, disattende prove legali o attribuisce efficacia piena a elementi soggetti a valutazione; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta perché il giudice ha valutato la prova dell'attività professionale contestata.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è prospettabile solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non per contestare l'apprezzamento del giudice sull'effettivo assolvimento dell'onere probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato per le censure di violazione di legge sui compensi professionali e sulla regolazione delle spese.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo deducibile il mero difetto di valutazione degli elementi istruttori.

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore del giudizio di rinvio va determinato con riferimento al valore della domanda accolta, cioè al decisum.

  • art. 6 D.M. 55/2014

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha risolto la questione sulla base della disciplina applicabile e del valore della controversia.

  • artt. 392 e 393 c.p.c.

    Richiamati in relazione al giudizio di rinvio, la cui portata è stata limitata al solo risarcimento del danno.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è legittima in presenza di reciproca soccombenza, anche parziale, e il controllo di legittimità è limitato alla verifica di ragioni non illogiche o erronee.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, la parcella costituisce dichiarazione unilaterale del professionista e ogni contestazione, anche generica, del cliente sull'espletamento o sulla consistenza dell'attività è sufficiente a imporre al giudice la verifica del quantum debeatur, restando a carico del professionista l'onere di provare il credito azionato.
  • La deduzione del vizio di motivazione è ammissibile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non è invece censurabile, in cassazione, una motivazione semplice ma esistente e comprensibile.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere invocata per contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, prove disposte d'ufficio fuori dai casi consentiti o abbia attribuito valore legale a prove che ne sono prive.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito erroneamente l'onere della prova tra le parti; non quando si contesti soltanto l'esito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di rinvio, il valore della causa va determinato in base all'oggetto effettivamente devoluto al giudice di rinvio e, quando il rinvio sia limitato a una sola voce della domanda, il criterio di riferimento è il valore della domanda accolta, non quello dell'intera controversia originaria.
  • La reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione delle spese, può ravvisarsi anche quando una domanda articolata in più capi sia accolta solo parzialmente e in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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