Sentenza n. 599/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’azienda sull’istanza di scorrimento della graduatoria trasmessa dalle ricorrenti a mezzo PEC in data 3 agosto 2025 e, per l’effetto, disporre la condanna della medesima Amministrazione a definirlo con un provvedimento espresso; nonché, si opus sit, dichiarare la fondatezza della pretesa azionata ex art. 31, comma 3, c.p.a., con conseguente obbligo dell’Amministrazione di inoltrare la richiesta formale all’I.Z.S. di utilizzo della graduatoria al fine del rilascio del relativo assenso alla cessione, nonché ogni conseguente determinazione aziendale finalizzata all’assunzione delle ricorrenti mediante scorrimento della predetta graduatoria, non residuando ulteriori margini di discrezionalità al riguardo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 3 agosto 2025 relativa all'utilizzo della graduatoria dell'Istituto Zooprofilattico per l'assunzione di dirigenti amministrativi, in alternativa all'indizione di un nuovo concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidate idonee)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, collocate rispettivamente alle posizioni n. 10 e n. 11 della graduatoria definitiva approvata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, ancora valida e già utilizzata da altre aziende sanitarie regionali, avevano chiesto alla ASL di procedere alla loro assunzione mediante scorrimento diretto o mediante accordo di cessione della graduatoria e di astenersi dall'indire nuove procedure concorsuali per il profilo di dirigente amministrativo. L'istanza richiamava la precedente sentenza del TAR che aveva annullato la riapertura di una procedura concorsuale della ASL per mancata considerazione della graduatoria dell'Istituto Zooprofilattico, la disciplina regionale sull'utilizzo delle graduatorie, una circolare ministeriale e la programmazione aziendale del fabbisogno di dirigenti amministrativi. Poiché la ASL non aveva fornito alcun riscontro espresso, le ricorrenti hanno proposto azione avverso il silenzio, chiedendo sia l'ordine di provvedere sia, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., la dichiarazione della fondatezza della pretesa e l'obbligo di chiedere all'Istituto Zooprofilattico l'autorizzazione all'utilizzo della graduatoria. La ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse un mero diritto all'assunzione e allo scorrimento della graduatoria, devoluto al giudice ordinario, e ha contestato nel merito l'obbligo di procedere allo scorrimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione. L'istanza non riguardava soltanto il conseguimento dell'assunzione mediante scorrimento, ma anche la scelta amministrativa, a monte, tra l'utilizzo di una graduatoria vigente e l'indizione di una nuova procedura concorsuale; tale scelta incide sull'esercizio del potere amministrativo in materia concorsuale e appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Tribunale ha riconosciuto l'interesse qualificato delle ricorrenti a ottenere una risposta espressa dalla ASL, poiché l'azienda aveva programmato l'assunzione di dirigenti amministrativi e le ricorrenti erano collocate in posizione utile in una graduatoria alla quale l'ASL poteva attingere. L'obbligo di provvedere è stato ritenuto sussistente anche in base ai principi di doverosità dell'azione amministrativa, ragionevolezza, giustizia, equità e buona fede, pur in assenza di una specifica disposizione che imponesse di accogliere l'istanza. Ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la ASL è stata quindi ordinata a provvedere espressamente sull'istanza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stata invece respinta la domanda volta a ottenere una pronuncia vincolante sull'obbligo di utilizzare la graduatoria e di assumere le ricorrenti. Secondo il TAR, la programmazione del fabbisogno non rende vincolata l'assunzione delle ricorrenti mediante scorrimento, permanendo margini di discrezionalità circa l'an e il quomodo del reclutamento; l'amministrazione può motivatamente optare, ove ricorrano ragioni oggettive, per altre modalità, quali un nuovo concorso, la mobilità o l'adempimento di pronunce del giudice del lavoro. È stata inoltre respinta, allo stato, la richiesta di nomina del commissario ad acta. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità
La dichiarazione della fondatezza della pretesa può essere resa soltanto quando l'attività amministrativa richiesta sia vincolata e non residuino margini di discrezionalità; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso.
art. 63, commi 1, 2 e 4, d.lgs. 165/2001
la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso
La controversia sul mero diritto all'assunzione mediante scorrimento appartiene al giudice ordinario, mentre la contestazione della scelta amministrativa tra scorrimento e indizione di un nuovo concorso, quale esercizio del potere amministrativo in materia concorsuale, appartiene al giudice amministrativo.
In presenza di silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere espressamente entro un termine stabilito.
Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata
L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l'istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata
La disposizione, modificando l'art. 2, comma 1, l. 241/1990, conferma l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi espressamente sulle istanze, anche mediante motivazione semplificata nei casi di manifesta infondatezza o inammissibilità.
art. 97 Cost.
dovere di correttezza e buona amministrazione
Le esigenze di giustizia sostanziale, trasparenza, partecipazione e buona amministrazione possono fondare l'obbligo di provvedere anche oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Massime di principio
- La controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la pretesa allo scorrimento di una graduatoria non riguarda soltanto il diritto individuale all'assunzione, ma investe la scelta dell'amministrazione tra l'utilizzo della graduatoria vigente e l'indizione di una nuova procedura concorsuale, quale esercizio di potere amministrativo in materia concorsuale.
- L'amministrazione è tenuta a fornire una risposta espressa a un'istanza non palesemente abnorme quando il richiedente vanti un interesse qualificato e l'istanza riguardi una scelta amministrativa concretamente incidente sulla sua posizione, anche se non esiste una specifica disposizione che imponga l'accoglimento della richiesta.
- L'obbligo di provvedere può derivare, oltre che dalla legge, da ragioni di giustizia ed equità, nonché dai principi di ragionevolezza, correttezza, buona amministrazione, trasparenza e partecipazione; l'obbligo riguarda comunque l'adozione di una decisione espressa e non predetermina necessariamente il contenuto favorevole del provvedimento.
- La previsione, nei documenti di programmazione del fabbisogno, dell'assunzione di determinate unità di personale non rende automaticamente vincolata né l'assunzione di specifici candidati idonei né la scelta dello scorrimento di una graduatoria, quando residuino margini di discrezionalità sull'an e sul quomodo del reclutamento.
- L'azione prevista dall'art. 31, comma 3, c.p.a. non può essere accolta per imporre lo scorrimento di una graduatoria quando l'amministrazione possa motivatamente scegliere modalità alternative di reclutamento, quali un nuovo concorso, la mobilità o l'adempimento di obblighi derivanti da pronunce del giudice del lavoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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