Sentenza n. 5077/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento dell’autorizzazione parziale prot.n. 262 del 05.01.2026, notificata a mezzo pec in pari data, relativamente all’istanza di accesso agli atti prot.n. 65653 del 03.12.2025 e di ogni altro atto connesso, conseguenziale e/o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione parziale all'accesso agli atti relativi a un'ordinanza dirigenziale e a un sopralluogo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, comproprietari di un immobile destinatari di un'ordinanza dirigenziale, avevano chiesto al Comune l'accesso alla documentazione allegata all'ordinanza, alla relazione tecnica, al report fotografico e agli ulteriori documenti relativi al sopralluogo. L'amministrazione aveva disposto un accesso solo parziale. I ricorrenti hanno impugnato il diniego parziale deducendo la violazione degli artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990 e dei principi generali sul procedimento amministrativo, sostenendo il carattere non satisfattivo dell'ostensione limitata.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha autorizzato l'integrale accesso alla documentazione richiesta, determinando la piena soddisfazione della pretesa azionata. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'accesso integrale è stato accordato solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha ritenuto sostanzialmente fondata la pretesa dei ricorrenti. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e oneri di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990
Le disposizioni sono richiamate quali fondamento della domanda di accesso e dei vizi dedotti contro il diniego parziale; il testo non sviluppa una specifica interpretazione dei singoli articoli.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso in materia di accesso, l'amministrazione consente l'integrale ostensione dei documenti richiesti, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese di lite; occorre verificare, secondo il criterio della soccombenza virtuale, quale parte avrebbe presumibilmente prevalso alla luce della situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.
- L'amministrazione che soddisfa integralmente la pretesa di accesso soltanto dopo l'introduzione del giudizio può essere condannata alle spese, quando il successivo comportamento amministrativo confermi la fondatezza della domanda proposta.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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