Sentenza n. 5076/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 2555/2020 del 30 settembre 2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero della Salute in materia di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della Salute della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione dell’indennizzo ex legge n. 210/1992 e condannato l’amministrazione al pagamento di € 9.342,77 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla rivalutazione annua, secondo il tasso di inflazione programmato, dell’indennità integrativa speciale componente l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, con condanna del Ministero della Salute al pagamento di € 9.342,77 oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’amministrazione, chiedendo la dichiarazione dell’obbligo di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito opponendosi, senza dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Salute e ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza perché la sentenza azionata era passata in giudicato, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e l’amministrazione non aveva provato di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, € 9.342,77 oltre agli interessi legali riconosciuti dal giudice ordinario. Ha accolto la domanda di astreinte, stabilendo una penalità pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfacimento, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, ferma la necessità per il creditore di attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta dopo tale scadenza. Il Collegio ha ritenuto che, per effetto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dalla legge n. 208/2015, l’astreinte sia ammissibile anche per le condanne pecuniarie della pubblica amministrazione e non sia manifestamente iniqua quando è parametrata agli interessi legali, avendo funzione sanzionatoria e coercitiva e non risarcitoria. Ha inoltre nominato sin d’ora il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni qualora il Ministero resti inadempiente; ha posto a carico dell’amministrazione il compenso commissariale, liquidato in € 1.000,00, e le spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e rimborso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
"salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo"
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato; la penalità può essere applicata anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
"Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali"
Nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
legge n. 210/1992
Costituisce la base normativa dell’indennizzo oggetto della condanna del giudice ordinario, comprensivo della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale e dei relativi interessi.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ha concorso, insieme alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali richiamate in sentenza, a giustificare l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, l’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti pubblici e la mancata prova dell’adempimento integrano i presupposti per dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice può applicare, su richiesta di parte, una penalità di mora anche nei confronti della pubblica amministrazione; l’astreinte ha funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, non natura risarcitoria.
- Quando l’astreinte riguarda una condanna pecuniaria, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e non è manifestamente iniqua se determinata in misura pari agli interessi legali, anche quando la condanna deriva da contenzioso seriale o incide su debiti dell’amministrazione connessi a esigenze di bilancio.
- La penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione di una condanna pecuniaria può essere riconosciuta fino all’effettivo soddisfacimento del credito, ma non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere; dopo tale scadenza il creditore deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta nominato dal giudice.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese eventuali modifiche di bilancio.
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