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Sentenza

Sentenza n. 14598/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale – Ufficio VI – Concorsi, prot. -OMISSIS- del 21/02/2023, notificato a mani in data 07/03/2023, nella parte in cui sono state disposte le dimissioni del ricorrente: “dal corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, istituito con P.D.G. 8 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c), del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n 443”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché di estremi ignoti e non conosciuti ivi compreso, in particolare: - la nota prot. n. -OMISSIS- del 17 febbraio 2023, richiamata nel preambolo del provvedimento impugnato, del Direttore dell’Istituto di Istruzione di -OMISSIS-, contenente la proposta di dimissioni dal corso; - laddove occorrer possa, la nota prot. -OMISSIS- del 27/02/2023 della Direzione Generale della Formazione, nella parte in cui: “si ritiene che la alternanza della breve permanenza nelle scuole con i periodi di tirocinio renda compatibile con eventuali problematiche personali e familiari la assegnazione a qualunque sede formativa”, nonché nella parte in cui stabilisce che: “le assenze dei partecipanti, a qualsiasi titolo non devono superare un quarto delle effettive giornate di corso. In tali giornate, quantificate in 11 totali, vanno computate quelle di aula, di e-learning e affiancamento operativo/tirocinio”; nonché per l’accertamento - del diritto del ricorrente a partecipare al primo corso utile successivo, anche in modalità da remoto ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Capo del Dipartimento del 20 aprile 2021 e dell’art. 8 del bando di concorso; e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione di ogni misura utile a evitare pregiudizi alla sua posizione professionale.

Giustizia amministrativa202307059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dimissioni dal corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, vincitore di un concorso interno per 153 posti di vice sovrintendente, era stato ammesso a un corso di formazione della durata di nove settimane. Dopo essersi presentato al corso, aveva accusato una patologia che gli aveva imposto quindici giorni di riposo e aveva chiesto di partecipare da remoto, anche rappresentando la necessità di assistere i genitori anziani, non autosufficienti e riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi della l. 104/1992. L’Amministrazione aveva ritenuto incompatibile la malattia con la frequenza del corso e, rilevato il superamento del limite di undici giorni di assenza, lo aveva dimesso ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c), d.lgs. 443/1992. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 citato, dell’art. 44, comma 8, lett. a-bis), n. 2, d.lgs. 95/2017, dell’art. 1, comma 4, del decreto del Capo del Dipartimento del 20 aprile 2021, dell’art. 8 del bando e degli artt. 1, 2, 3, 7 e seguenti l. 241/1990, nonché degli artt. 3, 24 e 97 Cost., lamentando l’automatismo della dimissione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità e l’ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che l’infermità contratta durante il corso gli avrebbe attribuito il diritto di partecipare al primo corso successivo, una volta recuperata l’idoneità psicofisica, e che la formazione a distanza avrebbe potuto consentirgli di frequentare il corso nonostante l’impossibilità di spostarsi. Ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lett. c), ove interpretato nel senso di imporre le dimissioni anche per assenze dovute a malattia o forza maggiore, e ha chiesto l’accertamento del diritto a partecipare al primo corso utile successivo, anche da remoto.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha interpretato l’art. 18, comma 1, lett. c), d.lgs. 443/1992 nel senso che il superamento di un quarto delle giornate di studio comporta, in via generale, la dimissione dal corso. L’eccezione che consente la partecipazione di diritto al primo corso successivo riguarda, se l’infermità non dipende da causa di servizio, soltanto le gravi infermità, caratterizzate dai requisiti indicati dalla norma, e non qualsiasi malattia insorta durante il corso; per le infermità dipendenti da causa di servizio è invece sufficiente il nesso eziologico con il servizio. La diversa interpretazione prospettata dal ricorrente renderebbe superfluo il riferimento legislativo alla gravità delle infermità e svuoterebbe la funzione selettiva del limite alle assenze. La patologia dedotta non era stata prospettata come dipendente da causa di servizio e non presentava le caratteristiche di particolare gravità richieste, sicché non attribuiva il diritto alla riammissione al corso successivo. Il Collegio ha inoltre qualificato il potere amministrativo come integralmente vincolato: accertato il superamento del limite massimo di assenze, la dimissione costituisce conseguenza necessaria, senza margini per una valutazione discrezionale degli interessi personali o familiari. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate, poiché la disciplina realizza un ragionevole bilanciamento tra l’interesse del dipendente e l’interesse pubblico alla partecipazione effettiva al percorso formativo, necessario per l’accesso alla qualifica superiore; il corso prevedeva inoltre periodi di formazione a distanza, tirocinio presso la sede di servizio e un margine di undici giorni di assenza. È stata respinta anche la censura relativa alla frequenza da remoto durante la malattia: lo stato patologico, quale causa di astensione dal servizio, è incompatibile anche con la partecipazione alle attività formative, comprese quelle a distanza e il tirocinio. La previsione della formazione telematica non attribuisce una facoltà individuale di seguire l’intero corso da remoto, ma consente all’Amministrazione di organizzare moduli telematici destinati indistintamente a tutti i frequentanti, quale componente del modello formativo generale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, lett. c), d.lgs. 443/1992

    È dimesso dal corso il personale che: «è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio»; in caso di infermità contratta durante il corso, di gravi infermità non dipendenti da causa di servizio o di infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso al primo corso successivo al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica.

    La disposizione configura un potere vincolato: il superamento del limite di assenza determina necessariamente la dimissione. L’accesso al corso successivo per infermità non dipendente da causa di servizio presuppone la gravità della patologia; per l’infermità dipendente da causa di servizio è sufficiente il nesso causale con il servizio.

  • art. 44, comma 8, lett. a-bis), n. 2, d.lgs. 95/2017

    Richiamato quale base normativa della disciplina delle modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

  • art. 1, comma 4, decreto del Capo del Dipartimento del 20 aprile 2021

    Il personale vincitore del concorso dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, anche con modalità telematiche, con verifica finale.

    La formazione telematica è una modalità organizzativa del corso, non una facoltà individuale azionabile dal singolo dipendente per seguire l’intero percorso da remoto.

  • art. 8, comma 1, del bando di concorso interno del 17 giugno 2021

    I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare il corso di formazione della durata non superiore a tre mesi, anche con modalità telematiche, con verifica finale.

    La previsione consente l’organizzazione di moduli telematici nell’ambito del corso, senza attribuire al singolo partecipante il diritto a una frequenza integralmente da remoto.

  • art. 13, comma 3, d.lgs. 443/1992

    Richiamato per evidenziare che il superamento del corso di formazione costituisce presupposto per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

  • artt. 3, 4, 32 e 97 Cost.

    Le questioni di costituzionalità prospettate sono state ritenute non fondate, poiché la disciplina delle assenze e delle dimissioni realizza un ragionevole bilanciamento tra tutela del dipendente ed esigenza pubblica di assicurare la partecipazione effettiva al percorso formativo.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, in combinato con l’art. 26 c.p.a., per la regolazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando una norma stabilisce che il dipendente è dimesso dal corso se supera una determinata soglia di assenze, utilizzando una formulazione perentoria, il potere dell’Amministrazione è vincolato e il superamento della soglia comporta necessariamente la dimissione, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge.
  • La previsione che consente l’ammissione al primo corso successivo in caso di infermità contratta durante il corso non comprende qualsiasi malattia temporanea: se l’infermità non dipende da causa di servizio, deve presentare i requisiti di gravità indicati dalla norma; se dipende da causa di servizio, è sufficiente il nesso eziologico con il servizio.
  • Il riferimento normativo alla formazione telematica, quando inserito nella disciplina generale del corso, individua una modalità organizzativa destinata alla generalità dei frequentanti e non attribuisce al singolo dipendente un diritto a seguire individualmente l’intero corso da remoto per ragioni personali o di salute.
  • Lo stato di malattia, in quanto causa di astensione dal servizio, è incompatibile non solo con la frequenza in presenza, ma anche con la partecipazione alle attività formative a distanza e al tirocinio, quando tali attività costituiscono espressione della prestazione lavorativa.
  • È ragionevole una disciplina che bilanci il diritto del dipendente a un margine di assenze con l’interesse pubblico a una partecipazione effettiva al corso, quando il corso costituisce presupposto necessario per l’accesso a una qualifica superiore e prevede modalità organizzative idonee a contemperare esigenze personali e familiari.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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