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Sentenza

Sentenza n. 998/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto 1 di una gara per servizi di supporto specialistico alla gestione, accertamento e riscossione di entrate comunali, nonché determina di esecuzione anticipata del contratto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, riunite in un costituendo RTI e seconde classificate con 92,73 punti, hanno impugnato l'aggiudicazione del lotto 1, disposta in favore del RTI Credit Network & Finance-Sintax, primo classificato con 94,58 punti, deducendo: l'inammissibilità o il carattere condizionato dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, per avere computato nella squadra minima di lavoro anche le 13 unità di personale dipendenti dell'appaltatore uscente, oggetto della clausola sociale; l'erronea attribuzione dei punteggi tecnici, quantitativi, tabellari e discrezionali; la mancata comprova dei servizi analoghi; nonché, con motivi aggiunti, l'illegittimità autonoma e derivata della determina di esecuzione anticipata del contratto e della nomina del direttore dell'esecuzione. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, deducendo, tra l'altro, l'omessa o incompleta dichiarazione di precedenti vicende contrattuali e segnalazioni ANAC riconducibili al grave illecito professionale, l'illegittima attribuzione di punteggi per certificazioni, l'assenza di dichiarazioni di veridicità nei curricula e l'inattendibilità dei costi della manodopera dell'RTI ricorrente.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, considerata la partecipazione di soli due concorrenti, ma lo ha respinto integralmente. Ha ritenuto che la concorrente principale avesse fornito alla stazione appaltante informazioni sufficientemente complete sulla precedente risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Bologna e sul relativo contenzioso, mentre l'eventuale annotazione ANAC era comunque conoscibile tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico. L'omessa specifica indicazione della segnalazione ANAC non costituiva, di per sé, causa di esclusione; inoltre, l'aggiudicataria non aveva dimostrato la gravità dell'illecito tale da imporre una diversa valutazione dell'affidabilità. Sono state respinte anche le censure sulle certificazioni e sui costi della manodopera; è stata dichiarata inammissibile quella relativa alla mancanza di dichiarazioni di veridicità dei curricula, non essendo stata indicata la conseguenza prevista dalla lex specialis e risultando comunque i curricula sottoscritti e corredati dalla documentazione richiesta. Nel merito del ricorso principale, il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa alla composizione della squadra di lavoro. La lex specialis richiedeva, a pena di inammissibilità, una squadra minima di 15 professionalità appartenenti all'organizzazione del concorrente, mentre il progetto di assorbimento delle 13 unità dell'appaltatore uscente operava su un piano distinto e successivo, in funzione della stabilità occupazionale. L'aggiudicataria disponeva soltanto di quattro professionalità proprie e raggiungeva il numero minimo computando le 13 unità soggette alla clausola sociale. Tale offerta era inammissibile perché subordinava la concreta disponibilità della squadra alla volontà dei dipendenti uscenti di accettare il passaggio, con il rischio di una squadra inferiore al minimo richiesto e di un'offerta condizionata. Il TAR ha quindi accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullando l'aggiudicazione, la determina di esecuzione anticipata e gli atti collegati. In ragione del rigetto del ricorso incidentale e degli esiti della gara, ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'RTI ricorrente e il subentro nel contratto entro trenta giorni, tenendo conto delle esigenze di passaggio delle consegne. Il Comune e l'aggiudicataria sono stati condannati in solido? Il dispositivo li condanna al rimborso delle spese processuali in favore delle ricorrenti, liquidate in euro 2.500 ciascuno, oltre contributo unificato e accessori.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. 36/2023

    Richiamato, insieme alle disposizioni sui requisiti e sulla documentazione di gara, nell'ambito delle censure relative all'offerta e alla lex specialis.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la disciplina delle cause di esclusione e delle dichiarazioni dell'operatore economico.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alle cause di esclusione non automatiche e alla valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico.

  • art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023

    L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 (valutazione di gravità).

    L'omissione della comunicazione non determina automaticamente l'esclusione e può assumere rilievo solo nell'ambito della valutazione della gravità dell'illecito professionale.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    L'illecito professionale si può desumere al verificarsi, tra le altre, di una condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

    La rilevanza della precedente vicenda contrattuale deve essere valutata dalla stazione appaltante in termini di gravità e incidenza sull'affidabilità complessiva dell'operatore.

  • art. 99, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

    Il fascicolo virtuale dell'operatore economico consente alla stazione appaltante di verificare l'assenza delle cause di esclusione, rendendo marginale l'omessa autonoma dichiarazione di dati già acquisibili attraverso il sistema.

  • art. 17, comma 8, d.lgs. 36/2023

    La determina di esecuzione anticipata del contratto, quale atto consequenziale, risente dell'illegittimità dell'aggiudicazione annullata.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina dei costi della manodopera.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'indicazione dei costi della manodopera nell'offerta economica.

  • art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla verifica dell'attendibilità dell'offerta.

  • art. 2697 c.c.

    L'operatore che deduce l'omessa valutazione dell'affidabilità del concorrente deve dimostrare la gravità dell'inadempimento posto a fondamento della censura.

  • art. 120 c.p.a.

    Applicato quale rito speciale per la controversia in materia di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato per la tutela in forma specifica, l'aggiudicazione e il subentro nel contratto.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede, a pena di inammissibilità, una squadra minima di professionalità per l'esecuzione del servizio, il concorrente deve dimostrare di disporre ab initio di un organico proprio conforme al requisito minimo; non può computare, ai fini della partecipazione, il personale dell'appaltatore uscente destinato a essere eventualmente assorbito in applicazione della clausola sociale.
  • Il progetto di assorbimento previsto dalla clausola sociale ha funzione distinta e successiva rispetto alla dimostrazione della capacità organizzativa minima richiesta per partecipare alla gara: esso tutela la stabilità occupazionale, ma non rende previamente disponibili al concorrente le professionalità dei dipendenti uscenti.
  • È inammissibile l'offerta che raggiunga il numero minimo di professionalità richiesto dalla lex specialis solo mediante il computo di personale soggetto alla clausola sociale, poiché la concreta disponibilità di tale personale dipende dalla sua adesione al passaggio e rende l'offerta condizionata e inidonea a garantire l'esecuzione del servizio.
  • L'omessa comunicazione di fatti potenzialmente rilevanti ai sensi degli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 non determina di per sé l'esclusione quando tali fatti siano comunque acquisibili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico; l'omissione può rilevare soltanto nell'ambito della valutazione della gravità dell'illecito professionale.
  • La contestazione dell'affidabilità professionale di un concorrente richiede che l'impresa che la deduce dimostri la gravità dell'inadempimento o della vicenda contrattuale e la sua concreta incidenza sull'affidabilità dell'operatore, secondo l'onere della prova.
  • L'annullamento dell'aggiudicazione comporta l'illegittimità derivata degli atti consequenziali di esecuzione anticipata del contratto e, quando il ricorrente risulta primo in graduatoria dopo l'esclusione dell'aggiudicatario, può giustificare l'aggiudicazione in suo favore e il subentro nel contratto.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneOfferta indeterminata, condizionata o in aumento
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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