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Sentenza

Sentenza n. 5078/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, n. 327 del 7 febbraio 2024;

Giustizia amministrativa202505312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giudice del lavoro, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 3.229,80 oltre interessi legali e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 3.229,80, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo, nonché delle spese di lite. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero ha sostenuto di avere adempiuto, deducendo che l’istituto scolastico aveva trasmesso alla Ragioneria territoriale la documentazione necessaria e aveva inoltrato alla ricorrente una richiesta di integrazione documentale. La ricorrente ha contestato tale ricostruzione, rilevando che non era stata provata la tempestiva comunicazione della richiesta di integrazione e che la documentazione le era stata consegnata solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza. Ha quindi trasmesso l’integrazione richiesta soltanto il 28 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato del titolo giudiziale, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, stabilendo che intervenga in caso di ulteriore inerzia entro il termine assegnato e fissando in euro 600 il compenso, comprensivo di oneri e spese, a carico del Ministero qualora dovuto. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.200 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione debitrice.
  • Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione non può considerarsi adempiente per il solo compimento di attività interne o preparatorie: deve essere dimostrata la puntuale e integrale esecuzione del comando contenuto nel titolo giudiziale.
  • Quando l’amministrazione permane inerte, il giudice dell’ottemperanza può assegnarle un termine per adempiere e designare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma oggetto del giudicato e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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