Cassazione Civile, Ordinanza n. 07715/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un avvocato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA dell'anno d'imposta 2007, ricostruendo induttivamente i compensi non dichiarati sulla base dei modelli 770 dei clienti e di un PVC della Guardia di Finanza. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, con rideterminazione del reddito e delle imposte; in appello la CTR aveva ulteriormente ridotto le sanzioni del 50% ritenendo concorrente la responsabilità del commercialista incaricato della contabilità, ma aveva respinto la richiesta di riconoscimento di costi ulteriori per difetto di prova. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 39, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo che anche nell'accertamento induttivo dovessero essere riconosciuti i costi sostenuti; (2) violazione dell'art. 55 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2729 c.c., deducendo che l'Ufficio non avrebbe considerato i costi presumibili dell'attività professionale e che la presunzione fosse priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; (3) violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997, lamentando che le sanzioni non dovessero essere applicate perché l'omessa presentazione delle dichiarazioni sarebbe dipesa esclusivamente dal commercialista incaricato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo puro in presenza di omessa dichiarazione dei redditi, precisando che in tale ipotesi l'Ufficio può fondarsi su presunzioni supersemplici e che il contribuente resta libero di fornire prova contraria. Quanto ai costi, ha confermato il rilievo della CTR secondo cui il ricorrente non aveva offerto prova documentale di costi ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'Ufficio, né aveva indicato una diversa percentuale di incidenza. Quanto alle sanzioni, ha affermato che la responsabilità del professionista non esclude di per sé quella del contribuente: per andare esente da sanzione il contribuente deve provare di aver vigilato sul professionista e che la condotta di quest'ultimo era fraudolenta o comunque non riconoscibile con l'ordinaria diligenza; nel caso concreto tale prova non era stata fornita, essendosi il contribuente limitato a denunciare il commercialista. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente, condannandolo anche alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
In caso di omessa dichiarazione dei redditi è legittimo l'accertamento induttivo puro, fondato anche su presunzioni non assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, fermo il diritto del contribuente di fornire prova contraria.
È richiamato come base dell'accertamento induttivo anche ai fini IVA, in coerenza con la ricostruzione presuntiva dei redditi non dichiarati.
La doglianza sulla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti è stata ritenuta inconferente/infondata nel contesto dell'accertamento induttivo puro per omessa dichiarazione.
art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997
La non punibilità per fatto del professionista incaricato richiede che il contribuente dimostri di aver vigilato sul professionista; la mera denuncia del professionista non basta.
La colpa del contribuente in materia di sanzioni tributarie si presume, sicché spetta al contribuente dimostrare l'assenza di colpa.
È richiamato come parametro generale per cui, in materia sanzionatoria amministrativa, la responsabilità richiede almeno coscienza e volontà della condotta, con colpa presunta fino a prova contraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo puro avvalendosi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, restando al contribuente l'onere di fornire prova contraria.
- Il contribuente che contesti la quantificazione dei costi in un accertamento induttivo deve allegare e provare in modo documentale l'esistenza di costi ulteriori e la loro incidenza; non basta una mera affermazione generica sulla naturale onerosità dell'attività svolta.
- L'esimente per violazione tributaria ascrivibile al professionista incaricato non opera automaticamente: il contribuente deve dimostrare sia di aver vigilato diligentemente sul mandato sia, quando rilevante, la natura fraudolenta o occultata della condotta del professionista.
- In materia di sanzioni tributarie, la colpa del contribuente si presume e la prova liberatoria dell'assenza di colpa grava sul medesimo.
- La semplice proposizione di una denuncia contro il professionista non è sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità sanzionatoria del contribuente.
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