Cassazione Civile, Ordinanza n. 16520/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a IRAP 2005, con interessi e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo legittima la disciplina speciale che, per specifici periodi d'imposta, escludeva l'applicazione delle riduzioni sanzionatorie del ravvedimento operoso per i versamenti IRAP e negava che la pendenza dinanzi alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità dell'IRAP integrasse di per sé obiettive condizioni di incertezza normativa. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 13 d.lgs. 472/1997 e 2 d.lgs. 462/1997, con riproposizione della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, d.l. 106/2005 per asserita irrazionalità e contrasto con l'art. 3 Cost.; 2) violazione dell'art. 8 d.lgs. 546/1992, dell'art. 6 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3, l. 212/2000, sostenendo che la disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sarebbe potere-dovere rilevabile anche d'ufficio; 3) violazione dell'art. 10, comma 3, prima parte, l. 212/2000; 4) violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte, l. 212/2000, deducendo che la pendenza del giudizio UE sulla compatibilità dell'IRAP, le conclusioni di Avvocati Generali, e il contrasto dottrinale e giurisprudenziale avrebbero dovuto far ritenere sussistente l'incertezza normativa. Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l'estinzione per cessazione della materia del contendere, producendo documentazione dell'avvenuto pagamento del dovuto ai sensi della definizione agevolata richiamata.
La decisione
La Corte, preso atto della memoria della contribuente e della documentazione attestante il pagamento e la definizione della posizione, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente e cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 6 d.l. 193/2016. Non è stata affrontata nel merito la censura sulla legittimità delle sanzioni IRAP né quella sull'obiettiva incertezza normativa. Le spese non sono state regolate, poiché l'Agenzia delle entrate non si è costituita.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472
richiamato come disciplina generale della riduzione delle sanzioni per ravvedimento operoso, ritenuta dalla CTR inapplicabile ai versamenti IRAP nei periodi indicati dalla normativa speciale.
art. 2 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 462
richiamato come norma generale sulle riduzioni sanzionatorie, esclusa per l'IRAP dalla disciplina speciale.
art. 1 d.l. 17 giugno 2005 n. 106
ha introdotto l'inapplicabilità della riduzione delle sanzioni ex art. 13 d.lgs. 472/1997 per la violazione dell'obbligo di versamento IRAP a saldo per il periodo d'imposta in corso alla data del 17 giugno 2005.
legge di conversione del d.l. 106/2005.
art. 1 d.l. 7 giugno 2006 n. 206
ha previsto analoga esclusione della riduzione delle sanzioni per acconto e saldo IRAP per il periodo d'imposta in corso all'8 giugno 2006.
legge di conversione del d.l. 206/2006.
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000 n. 212
richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa; la CTR ha ritenuto che la pendenza di un giudizio sulla legittimità della norma tributaria non integri, di per sé, tale condizione.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
invocato dalla ricorrente come norma processuale a sostegno del potere-dovere del giudice tributario di disapplicare le sanzioni.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle sanzioni tributarie e alla loro disapplicazione/riduzione.
art. 3 Cost.
richiamato a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale della disciplina speciale che escludeva la riduzione delle sanzioni IRAP.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato dalla contribuente quale base della definizione agevolata che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio.
richiamato dalla CTR in relazione alla modifica dello Statuto del contribuente che esclude l'obiettiva incertezza per la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità della norma tributaria.
Massime di principio
- La definizione della posizione tributaria mediante pagamento e adesione a una procedura di definizione agevolata può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, con declaratoria di estinzione del processo.
- La mera pendenza, al momento dell'adempimento, di un giudizio sulla legittimità costituzionale o comunitaria di una norma tributaria non basta, di per sé, a integrare obiettive condizioni di incertezza normativa tali da giustificare l'esimente sulle sanzioni.
- Le disposizioni speciali che escludono, per specifiche annualità o specifici tributi, l'applicazione delle riduzioni sanzionatorie del ravvedimento operoso prevalgono sulla disciplina generale di favore, quando il legislatore intervenga con scelta espressa e temporaneamente delimitata.
- La censura di illegittimità costituzionale di una disciplina tributaria speciale non viene esaminata quando il giudizio si estingue per sopravvenuta definizione della pretesa e cessazione della materia del contendere.
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