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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22371/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio ha notificato nel 2017 un avviso di accertamento per maggiore IRAP relativa al 2014, ritenendo imponibile una sopravvenienza attiva derivante dalla cessione di un immobile/albergo. La società ha contestato l'atto sostenendo di avere già rivalutato l'immobile in anni molto risalenti, indicandone i costi di costruzione nei bilanci e nelle dichiarazioni, sicché l'Amministrazione avrebbe dovuto contestare tempestivamente tali poste e sarebbe decaduta dal potere accertativo ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, in relazione anche all'art. 2935 c.c. La CTR ha ritenuto invece che i costi erano rimasti sospesi dalla formazione del reddito e iscritti nelle rimanenze, sicché il loro rilievo fiscale e l'eventuale indebita deduzione si erano manifestati solo nel 2014, al momento della cessione del compendio immobiliare; il ricorso per cassazione ha quindi denunciato violazione di legge per non avere la CTR dichiarato la decadenza dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato che la scelta della società di rivalutare civilisticamente l'immobile negli anni precedenti non aveva comportato immediata emersione fiscale dei costi, poiché gli stessi erano stati sospesi e iscritti nelle rimanenze; il presupposto per la loro utilizzazione fiscale si era verificato solo nel 2014 con la cessione dell'immobile e la correlata deduzione dei costi dal corrispettivo. Ne è derivato che l'avviso notificato nel 2017 era tempestivo rispetto al termine di decadenza di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, per i componenti di reddito pluriennali contestati per il fatto generatore/presupposto costitutivo, la decadenza va verificata con riferimento alla dichiarazione in cui il singolo rateo è indicato. Ricorso rigettato, con condanna alle spese e atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Il termine di decadenza dell'amministrazione va valutato con riferimento al momento in cui il componente pluriennale assume rilevanza fiscale; nel caso concreto l'accertamento del 2017 è stato ritenuto tempestivo perché la rilevanza fiscale dei costi è emersa nel 2014.

  • art. 2935 c.c.

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere che il potere di accertamento avrebbe potuto essere esercitato già al momento delle rivalutazioni pregresse, ma la Corte ha escluso tale ricostruzione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • Sezioni Unite, sent. n. 8500/2021

    in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio

    La Corte ha applicato tale principio per affermare che il termine decadenziale decorre dalla dichiarazione nella quale il componente pluriennale viene concretamente fatto valere ai fini fiscali.

Massime di principio

  • Quando un costo o componente reddituale resta fiscalmente sospeso e viene iscritto in rimanenze, la sua precedente indicazione civilistica o contabile non fa decorrere di per sé il termine di decadenza dell'accertamento se la rilevanza fiscale si manifesta solo al momento del successivo utilizzo.
  • Per i componenti di reddito a efficacia pluriennale, la decadenza dell'amministrazione va verificata con riferimento alla dichiarazione in cui il singolo rateo o l'utilizzo fiscale è effettivamente indicato, non a quella del periodo in cui il componente è sorto o è stato originariamente iscritto in bilancio.
  • Non basta aver rappresentato in bilancio una rivalutazione o aver indicato costi in anni remoti per rendere immediatamente contestabile la relativa pretesa tributaria, se l'effetto fiscale è stato rinviato dalla stessa contribuente a un esercizio successivo.
  • La contestazione del fatto generatore di una deduzione pluriennale e non del mero calcolo del singolo rateo comporta che il termine di accertamento si colleghi all'esercizio in cui la deduzione viene concretamente fruita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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