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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30017/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati per gli anni d’imposta 2006-2009 a una società, con recupero dell’IVA detratta in relazione a operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti nell’ambito di una presunta frode carosello. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società ritenendo non dimostrato il suo coinvolgimento nel meccanismo fraudolento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., in tema di presunzioni e riparto dell’onere della prova nelle operazioni inesistenti; (2) omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, ma nelle more ha depositato istanza di definizione agevolata della lite fiscale ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, producendo la documentazione attestante l’adesione e l’assenza di importi da versare.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché ha ritenuto perfezionata la causa estintiva derivante dalla definizione agevolata della controversia fiscale. Ha rilevato che risultava depositata la domanda di definizione agevolata, che l’Agenzia non aveva contestato la documentazione prodotta né eccepito la mancata notificazione, che non risultava notificato alcun diniego entro il termine previsto e che nessuna parte aveva chiesto la trattazione entro il termine fissato dalla norma. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; inoltre non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa estintiva è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato come parametro della censura dell’Agenzia sulla prova presuntiva nelle operazioni inesistenti; la Corte non decide nel merito perché assorbe il tema per estinzione del giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova nelle operazioni inesistenti; il motivo non viene esaminato per effetto dell’estinzione della lite.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma processuale di deduzione della violazione di legge nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Indicata come norma processuale di deduzione del vizio motivazionale nel secondo motivo.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla produzione documentale in cassazione e alla mancata eccezione della controparte sulla notificazione dei documenti.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    Richiamato quale base del deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 6, commi 12 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020..."; "in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020... il processo è dichiarato estinto"

    La Corte afferma che, in assenza di diniego tempestivo e di istanza di trattazione entro il termine previsto, la definizione agevolata si perfeziona e determina l’estinzione del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È escluso il raddoppio del contributo unificato quando la causa estintiva sopravviene dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della controversia tributaria e non risulta notificato un diniego entro il termine stabilito, né è stata proposta istanza di trattazione entro il termine successivo, il processo deve essere dichiarato estinto.
  • Nel giudizio di cassazione, la produzione documentale relativa alla definizione agevolata può essere valutata se ritualmente introdotta e non specificamente contestata dalla controparte quanto alla sua conoscenza o notificazione.
  • La sopravvenuta estinzione del giudizio per definizione agevolata assorbe l’esame dei motivi di ricorso proposti contro la sentenza impugnata.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva sopravviene dopo la proposizione del ricorso.
  • In presenza di una causa estintiva processuale perfezionata, non è necessario pronunciarsi sui profili sostanziali relativi alla prova delle operazioni inesistenti e all’onere probatorio in materia IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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