Cassazione Civile, Ordinanza n. 20167/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU emesso per recuperare imposta dovuta per gli anni 2006-2011. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, rilevando: la notifica dell'avviso prima del termine di 60 giorni successivo al processo verbale di chiusura della verifica, con conseguente nullità ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; nel merito, la fondatezza delle censure sull'estensione delle superfici tassabili, perché su parte di esse si producevano rifiuti speciali anche pericolosi smaltiti a spese della società, non assimilabili ai rifiuti urbani; inoltre, la non necessità di una nuova dichiarazione di rettifica, poiché la superficie era già stata oggetto di accertamento verso la società originaria poi incorporata. La società ricorrente ha proposto sette motivi: omesso esame della mancata dichiarazione e dell'onere informativo sul contribuente; violazione dell'art. 62 d.lgs. 507/1993 sull'obbligo dichiarativo e sulla riduzione per rifiuti speciali; omesso esame della questione pregiudiziale della dichiarazione; omesso esame dell'assimilazione dei rifiuti speciali; omesso esame dei limiti della pretesa impositiva e della riduzione del 30%; violazione dell'art. 195 d.lgs. 152/2006 per l'asserita inconferenza del richiamo alla non assimilabilità dei rifiuti prodotti nelle aree produttive; violazione degli artt. 62 d.lgs. 507/1993 e 21 d.lgs. 22/1997 quanto al rilievo sulla doppia tassazione e sull'avvenuto smaltimento dei rifiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi si concentrassero sul merito della pretesa tributaria e sugli obblighi dichiarativi della contribuente, senza aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata in via autonoma e decisiva sulla nullità dell'avviso per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. Poiché questa autonoma ragione non era stata specificamente censurata, le doglianze erano inidonee a determinare la cassazione della decisione. La Corte ha inoltre osservato che, essendo il ricorso prima facie inammissibile, era superfluo disporre la rinnovazione della notifica al Comune intimato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto in cassazione
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
l'avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dal processo verbale di chiusura delle operazioni, termine posto a garanzia dell'effettività del contraddittorio e la cui violazione integra nullità
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1 e 3
norma invocata per l'obbligo dichiarativo del contribuente e per la riduzione della superficie tassabile in presenza di rifiuti speciali
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. e)
norma richiamata nel motivo di ricorso per contestare il riferimento alla non assimilabilità dei rifiuti prodotti nelle aree produttive
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21
richiamato in relazione al potere/dovere di gestione e smaltimento dei rifiuti e alla dedotta improprietà del rilievo sulla doppia tassazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
giustifica il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare specificamente tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; se una ratio decisiva resta intatta, le altre doglianze sono inidonee a condurre alla cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di riesame del merito o in una terza istanza di merito: i motivi devono colpire un vizio giuridicamente rilevante della decisione impugnata.
- Nel processo tributario, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni tra processo verbale di chiusura e avviso di accertamento costituisce un vizio che incide sulla validità dell'atto, perché presidia il contraddittorio endoprocedimentale.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può omettere di disporre la rinnovazione della notificazione o l'integrazione del contraddittorio, se ciò arrecherebbe solo un aggravio processuale senza utilità concreta.
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