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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15360/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013 nei confronti di una cooperativa agricola operante nell'allevamento bovino e bufalino e nella produzione di latte, disconoscendone la natura mutualistica e le conseguenti agevolazioni fiscali ai fini IRES, IRAP e IVA. La società aveva prima esperito istanza di accertamento con adesione, rimasta senza esito, e poi aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, con esito negativo sia in primo grado sia in appello. In cassazione la contribuente deduceva un unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 1, n. 4, e 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente e da omessa pronuncia o comunque da mancata esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito, per non avere esaminato adeguatamente le doglianze contro la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo osservando che la sentenza impugnata conteneva lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa e presentava una ratio decidendi chiaramente intelligibile, dunque non era affetta da nullità per motivazione apparente né da violazione del minimo costituzionale della motivazione. La decisione di merito aveva affrontato il punto centrale della controversia, cioè la mancata prova, da parte della contribuente, di non essere in grado di vigilare sull'operato del consulente esterno e di non poter evitare le sue omissioni. La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di sanzioni tributarie per omessa presentazione della dichiarazione, l'assenza di colpa deve essere provata dal contribuente, il quale risponde dell'omissione del professionista incaricato se non dimostra sia la propria vigilanza sia il comportamento fraudolento del professionista. Conseguentemente, oltre al rigetto del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disciplina della motivazione della sentenza tributaria viene letta in raccordo con l'art. 132 c.p.c.; la sua violazione ricorre solo quando la motivazione manchi o sia meramente apparente al punto da non rendere comprensibili thema decidendum e ragioni della decisione.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da manifesta ed irriducibile contraddittorietà, ossia sotto la soglia del minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per lamentare omessa pronuncia o mancato esame delle doglianze; la Corte, tuttavia, esclude il vizio rilevando che la ratio decidendi era chiaramente individuabile e la questione centrale era stata affrontata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione del dovere di pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando solo il controllo sul minimo costituzionale.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il rito tributario rinvia alle norme del codice di procedura civile compatibili, incluse quelle di attuazione, rendendo applicabile anche nel processo tributario il paradigma della motivazione sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Concorre a definire il contenuto minimo della motivazione e, per il suo tramite, il parametro della nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o apparente.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato indirettamente quale regola generale di riparto dell'onere della prova, posto a carico del contribuente per dimostrare l'assenza di colpa nelle violazioni tributarie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla per difetto di motivazione solo quando il testo non consenta di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica se comunque intellegibile.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: restano censurabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessità o insanabile contraddittorietà, purché il vizio emerga dal testo della decisione.
  • In tema di sanzioni tributarie per omessa dichiarazione, l'assenza di colpa non si presume ma deve essere provata dal contribuente; chi affida l'adempimento a un professionista risponde dell'omissione di questi se non dimostra di aver esercitato adeguata vigilanza e di essere stato tratto in inganno da condotte fraudolente non riconoscibili.
  • La denuncia del professionista incaricato, da sola, non è sufficiente a escludere la responsabilità del contribuente per l'omissione dichiarativa, occorrendo allegare e provare anche le modalità concrete della fraudolenza e l'impossibilità di accorgersene con l'ordinaria diligenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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