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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24388/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di pagamento relativo all'accisa su un quantitativo di G.P.L. che l'amministrazione assumeva destinato, in concreto, ad autotrazione e non a uso domestico, sulla base di verbali di constatazione che avevano rilevato consegne a soggetti e in luoghi diversi da quelli indicati nella documentazione, privi di strutture idonee allo stoccaggio e alla commercializzazione del prodotto per uso domestico. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, questa Corte, in un precedente giudizio di legittimità, aveva accolto il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia, cassando con rinvio per apparenza della motivazione della sentenza della CTR. La società ha allora proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro la sentenza di cassazione, deducendo tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla pretesa inammissibilità del quarto motivo del ricorso per cassazione dell'Agenzia, che però era rimasto assorbito perché era stato accolto il terzo motivo; 2) omessa pronuncia e contraddittorietà per non avere considerato un asserito giudicato interno sulla statuizione di primo grado relativa alla non coincidenza tra i fatti accertati in sede amministrativa e quelli del giudizio penale; 3) violazione dell'ordine logico della decisione, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto esaminare prima il profilo di nullità formale dell'avviso e solo poi il merito della pretesa fiscale, sicché vi sarebbe stata una svista revocatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione in parte inconferente e inammissibile e in parte infondato. Ha escluso che vi fosse omessa pronuncia sul quarto motivo del ricorso originario, poiché la precedente sentenza aveva accolto solo il terzo motivo con assorbimento degli altri. Ha inoltre affermato che la dedotta questione di giudicato interno non integrava errore di fatto revocatorio, ma semmai errore di diritto o di valutazione delle risultanze processuali; peraltro il motivo difettava di autosufficienza e non era decisivo, poiché la ratio decidendi della sentenza revocanda era l'apparenza della motivazione della CTR. Quanto all'asserito errore nell'ordine logico della decisione, la Corte ha osservato che la censura di nullità per motivazione apparente era pregiudiziale rispetto a ogni altra doglianza e che, una volta rilevata la nullità della sentenza d'appello, ogni ulteriore motivo restava assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per errore percettivo o svista materiale, non per errori di valutazione, interpretazione o giudizio su fatti controversi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio dedotto riguardava la nullità della sentenza per motivazione apparente e non un mero errore di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente equivale a nullità della sentenza per carenza del requisito essenziale della decisione.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere esposizione dei fatti e motivazione; la loro carenza comporta nullità.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento è utilizzabile come elemento di prova nel giudizio tributario; se il giudice intende disconoscerne rilevanza deve spiegare adeguatamente le ragioni.

  • art. 445 comma 2 c.p.p.

    Richiamato solo per escluderne la pertinenza nel giudizio di revocazione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è ammessa solo per un errore di percezione immediatamente desumibile dagli atti, ossia una falsa rappresentazione della realtà processuale; non può essere utilizzata per censurare la valutazione delle prove, l'interpretazione degli atti o la soluzione di questioni di diritto.
  • Non costituisce errore revocatorio la presunta errata individuazione o applicazione del giudicato interno, poiché il giudicato è regola giuridica del caso concreto e la sua interpretazione appartiene all'area degli errori di diritto.
  • Quando una sentenza è cassata per motivazione apparente o per nullità della motivazione, tale vizio è pregiudiziale rispetto alle altre censure e ne determina l'assorbimento.
  • Nel giudizio tributario la sentenza di patteggiamento può essere valorizzata come elemento di prova; il giudice che la reputi non decisiva o non utilizzabile deve dar conto in modo specifico delle ragioni del proprio dissenso.
  • Perché un motivo di revocazione sia scrutinabile deve essere autosufficiente e decisivo; in difetto, la censura è inammissibile o comunque non idonea a incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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