Cassazione Civile, Ordinanza n. 13809/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata per l’anno 2008, sostenendo di avere diritto alla riduzione della base imponibile prevista dalla normativa sul c.d. cuneo fiscale. L’Ufficio aveva negato il rimborso assumendo che l’attività fosse svolta in regime di concessione traslativa e a tariffa remuneratoria, con conseguente esclusione dal beneficio. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo, da un lato, che ogni concessione fosse traslativa per il solo fatto del controllo pubblico e, dall’altro, che la presenza di corrispettivi degli utenti e di finanziamenti pubblici rendesse comunque insussistenti i presupposti del beneficio. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’appello dell’Ufficio per difetto dei motivi di gravame ex art. 53 d.lgs. 546/1992; 2) violazione di legge per errata distinzione tra concessione traslativa, concessione-contratto e appalto di servizio e per mancata verifica delle specificità del caso concreto; 3) omesso esame del fatto decisivo dell’intervenuto accordo sostitutivo di concessione; 4) violazione di legge per avere la CTR ritenuto sufficiente la presenza di finanziamenti pubblici, anziché accertare se vi fosse una tariffa remuneratoria idonea a coprire i costi del servizio e assicurare l’equilibrio economico-finanziario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide nel merito e così implicitamente respinge l’eccezione preliminare. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la circostanza dell’accordo sostitutivo era comunque stata presa in considerazione dalle censure di violazione di legge. Ha accolto invece i motivi secondo e quarto, rilevando che il giudice di merito aveva omesso di accertare la natura dell’attività svolta e, soprattutto, la natura della tariffa, dovendosi verificare se la concessione fosse traslativa e se la tariffa fosse remunerativa, cioè idonea a coprire i costi e a generare profitto. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale richiamata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è la norma processuale richiamata per censurare la nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è la norma processuale richiamata per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo
richiamato come parametro del dovere del giudice di pronunciare su tutte le domande ed eccezioni rilevanti
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell’appello dell’Ufficio per difetto dei motivi specifici
norma sulla deduzione dalla base imponibile IRAP, interpretata nel senso che il beneficio non spetta alle public utilities in concessione traslativa e a tariffa remunerativa
art. 1, comma 266, L. n. 296/2006
norma istitutiva della riduzione del cuneo fiscale applicabile in via generale, ma esclusa per i servizi pubblici regolamentati secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza
artt. 1 e ss. d.lgs. n. 422/1997
richiamati per la disciplina del trasporto pubblico locale e del relativo assetto concessorio
richiamato per il regime del servizio di trasporto pubblico locale e la rilevanza della tariffa
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 50/2016
richiamato ai fini della distinzione tra figure contrattuali e concessorie
art. 87, § 1, Trattato CE
richiamato nel passaggio sulla decisione della Commissione europea che ha escluso il carattere di aiuto di Stato della misura fiscale per i pubblici servizi a tariffa
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, non sussiste omessa pronuncia quando la decisione sul merito renda implicitamente infondata l’eccezione preliminare proposta dalla parte.
- La riduzione della base imponibile IRAP prevista dal c.d. cuneo fiscale non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa, poiché l’esclusione è coerente con la finalità di evitare sovracompensazioni.
- Ai fini dell’esclusione dal beneficio fiscale non basta affermare in astratto la natura concessoria dell’attività o valorizzare la sola presenza di controllo pubblico: occorre accertare concretamente il regime giuridico del rapporto e la struttura economica della tariffa.
- La nozione di tariffa rilevante ai fini dell’esclusione dal cuneo fiscale va intesa come tariffa remunerativa, cioè idonea a coprire i costi del servizio e a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’attività; in mancanza di tale connotato, l’esclusione può produrre uno svantaggio selettivo ingiustificato.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame non è configurabile quando la circostanza dedotta risulti comunque presa in considerazione dalla censura stessa o dalla motivazione complessiva del giudice di merito.
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