Cassazione Civile, Ordinanza n. 09600/2025 del 12/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un avviso di addebito con cui l’ente previdenziale chiedeva il recupero di contributi non versati per euro 758,62, riferiti ai mesi febbraio-maggio 2018, negando alla datrice di lavoro lo sgravio contributivo invocato per l’assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice proveniente dalle liste di mobilità. Nei gradi di merito era stato accolto il ricorso della datrice di lavoro e la decisione era stata confermata in appello, sul presupposto che l’assunzione desse diritto allo sgravio previsto per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 25, comma 9, L. 223/1991, senza che fosse necessario far dipendere il beneficio dalla fruizione dell’indennità di mobilità; la Corte territoriale aveva inoltre valorizzato il profilo temporale, osservando che l’iscrizione era anteriore all’abrogazione della disciplina rilevante. In Cassazione l’ente ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 9, L. 223/1991 e dell’art. 2, comma 10-bis, L. 92/2012, sostenendo che, poiché la lavoratrice era anche beneficiaria di NASpI e l’assunzione era a tempo pieno e indeterminato secondo l’istituto, doveva applicarsi la disciplina speciale dell’incentivo per l’assunzione di percettori di ASpI/NASpI, meno favorevole ma espressamente prevista per quella fattispecie; ha inoltre sostenuto il carattere tassativo delle agevolazioni contributive, la non pertinenza del ragionamento della sentenza impugnata sulla disciplina intertemporale e l’erroneità dell’aver lasciato al datore di lavoro la scelta del beneficio più conveniente. La resistente ha replicato che l’assunzione era a tempo parziale orizzontale, circostanza incompatibile con l’art. 2, comma 10-bis, L. 92/2012, e che il motivo dell’ente introduceva in sostanza una questione nuova non devoluta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso dell’INPS. La decisione ha affermato che l’art. 25, comma 9, L. 223/1991 e l’art. 2, comma 10-bis, L. 92/2012 operano in ambiti differenti: la prima norma riguarda l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e consente uno sgravio contributivo per favorirne il reimpiego; la seconda riguarda l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori di ASpI/NASpI, con un diverso meccanismo di incentivo. Poiché nel caso concreto l’assunzione era a tempo parziale orizzontale, mancava comunque il presupposto applicativo dell’art. 2, comma 10-bis. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui le norme agevolative in materia contributiva, essendo eccezionali e derogatorie dell’obbligo contributivo, non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità della controversia e il ridotto valore della lite; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
prevede un’agevolazione contributiva per il datore che assuma a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; la Corte ne valorizza la funzione di incentivo al reimpiego stabile e la sua specifica sfera di applicazione.
art. 2, comma 10-bis, L. 92/2012
disciplina l’incentivo per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari di ASpI/NASpI; nel caso concreto è ritenuta inapplicabile perché l’assunzione era a tempo parziale orizzontale.
art. 2, comma 71, lett. e), L. 92/2012
è richiamato per l’abrogazione dell’art. 25, comma 9, L. 223/1991 a decorrere dall’1/1/2017.
le norme eccezionali e derogatorie dell’obbligazione contributiva non sono suscettibili di interpretazione estensiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le agevolazioni contributive previste per l’assunzione di lavoratori in particolari condizioni occupazionali devono essere applicate secondo il loro preciso ambito normativo e non possono essere estese oltre i presupposti espressamente previsti dalla legge.
- Quando due discipline incentivanti possono apparire concorrenti, occorre verificare rigorosamente i requisiti specifici di ciascuna fattispecie; la presenza di un requisito comune non consente di applicare la norma più favorevole se manca un presupposto ulteriore richiesto dalla disposizione invocata.
- Le norme che derogano all’obbligo contributivo hanno natura eccezionale e non sono interpretabili in via estensiva.
- L’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità persegue la finalità di favorirne il rapido reimpiego stabile e resta distinto dagli incentivi previsti per l’assunzione di percettori di ASpI/NASpI.
- Se il rapporto di lavoro è a tempo parziale, non può trovare applicazione una disciplina agevolativa che presuppone espressamente l’assunzione a tempo pieno.
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